Cassazione Civile, Ordinanza n. 27961/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, finalizzato a recuperare imposte asseritamente evase da una società a r.l. in relazione a una frode carosello e ad altre irregolarità fiscali; in via conseguenziale, aveva imputato al socio gli utili extra-contabili ritenuti da lui percepiti, con autonomo avviso. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente fondato la decisione su un p.v.c. diverso da quello posto a base dell'avviso impugnato, confondendo il controllo relativo a un omesso versamento IVA con quello, diverso e più articolato, riferito alla frode carosello e a cinque rilievi. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR non aveva esaminato il reale fondamento dell'accertamento né il motivo di appello dell'Agenzia, concentrandosi invece su atti inconferenti. Ha rilevato che tale verifica era decisiva, anche perché il socio non risultava più tale al momento dell'accertamento e della notifica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono risultate assorbite le questioni sulle sanzioni e quelle prospettate dal contribuente in memoria.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia
La mancata presa in esame del motivo di appello e del reale oggetto dell'accertamento integra un vizio di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Il vizio processuale denunciato è stato ricondotto al paradigma del n. 4 per omessa pronuncia.
art. 39, 2° comma, lett. a), d.P.R. 600/1973
l'avviso venne emesso "ai sensi dell'art. 39, 2° comma lett.a)"
La Corte richiama la base normativa dell'accertamento, collegata all'omessa presentazione della dichiarazione e all'attività di controllo dell'ufficio antifrode.
Massime di principio
- In sede di impugnazione di un avviso di accertamento, il giudice di merito deve esaminare il concreto fondamento dell'atto impositivo effettivamente posto a base della pretesa fiscale; la decisione è viziata se si fonda su un atto istruttorio diverso e inconferente rispetto a quello contestato.
- L'omesso esame del motivo di appello che censura la ricostruzione del presupposto dell'accertamento integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
- Quando la ripresa nei confronti del socio deriva in via consequenziale da quella emessa nei confronti della società, la verifica del fondamento dell'accertamento societario è preliminare e decisiva ai fini della legittimità della pretesa verso il socio.
- Se un motivo di ricorso è accolto per un vizio processuale o motivazionale preliminare, le ulteriori questioni dipendenti, comprese quelle sulle sanzioni, restano assorbite.
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