Cassazione Penale, Ordinanza n. 05955/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione/cessione illecita di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata in termini più lievi. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura manifestamente infondata, valorizzando la motivazione della sentenza d'appello sul quantitativo considerevole e di diversa tipologia della sostanza, sulla presenza di denaro contante, sulla pervicacia dell'azione e sulla prosecuzione dell'attività illecita nonostante gli arresti domiciliari per reati della stessa natura; quanto alla seconda doglianza, il testo non riporta un'autonoma confutazione nel merito, ma solo la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti; la Corte richiama i criteri fattuali rilevanti per escludere la lieve entità, in presenza di quantitativo consistente, pluralità di tipologie di sostanza, denaro contante e persistenza dell'attività illecita.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue alla inammissibilità solo se non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'ipotesi attenuata della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi, in modo coerente e complessivo, il dato ponderale della sostanza, la varietà delle tipologie rinvenute, la disponibilità di somme di denaro compatibili con lo spaccio e la pervicacia della condotta.
- In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento della lieve entità è infondata quando la sentenza impugnata offra una motivazione completa, non manifestamente illogica e idonea a fondare il diverso inquadramento giuridico dei fatti.
- La prosecuzione dell'attività illecita nonostante una precedente misura cautelare o una contestazione per reati della stessa natura costituisce indice significativo di pericolosità della condotta e può incidere negativamente sia sulla qualificazione del fatto sia sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è di regola tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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