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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35713/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia riguardava la misura della pensione complementare erogata dal Fondo di previdenza aziendale. Alcuni ex dipendenti, già in passato qualificati come funzionari, al momento della cessazione del servizio risultavano inquadrati come quadri direttivi di terzo o quarto livello del CCNL Credito. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della prestazione nella misura dell'85% della retribuzione pensionabile anziché dell'82%, con condanna al pagamento delle differenze maturate; la Corte d'appello aveva confermato, respingendo l'appello principale del Fondo e accogliendo parzialmente quello incidentale di alcuni pensionati. Il Fondo ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., sostenendo che l'interpretazione sistematica dello Statuto del Fondo e della contrattazione collettiva imponeva di applicare l'aliquota dell'82% prevista per i funzionari, poiché i ricorrenti erano ex funzionari e la successiva equiparazione contrattuale ai quadri direttivi non avrebbe dovuto incidere sulla misura della prestazione complementare.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato estinto il processo nei confronti di alcuni controricorrenti per intervenuta rinuncia accettata in seguito a conciliazione. Per le restanti posizioni ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura sull'interpretazione dell'art. 18 dello Statuto del Fondo. La Corte ha ribadito che il testo statutario è chiaro nel collegare la percentuale della prestazione integrativa alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio: 85% per quadri, impiegati, subalterni e ausiliari; 82% per funzionari; 78% per dirigenti. Poiché i resistenti erano quadri direttivi di terzo o quarto livello al momento del pensionamento, doveva applicarsi la percentuale dell'85%, indipendentemente dal pregresso inquadramento come funzionari e dalla sostanziale continuità del trattamento economico. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del Fondo alla rifusione delle spese nei confronti dei controricorrenti rimasti in causa e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di rinuncia accettata dai controricorrenti, il processo è dichiarato estinto tra le parti interessate e non si provvede sulle spese tra di loro.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione dello Statuto del Fondo e della contrattazione collettiva.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come canone di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo volto a salvaguardare l'efficacia della clausola.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato come criterio sussidiario di interpretazione nel senso meno gravoso per l'obbligato, ma ritenuto non utile a superare il dato letterale.

  • art. 18, comma 1, dello Statuto del Fondo del 1996

    La Corte lo interpreta nel senso che la percentuale della prestazione integrativa va determinata in base alla categoria rivestita dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio.

  • art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991

    Richiamato dal ricorrente nel complesso sistema contrattuale posto a base dell'interpretazione proposta.

  • settimo capoverso della premessa del CCNL ACRI 1995

    Richiamato dal ricorrente come fonte da coordinare con lo Statuto del Fondo.

  • art. 3, commi 2, 11 e 13, dell'Accordo Quadro del 1998

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'interpretazione sistematica favorevole all'aliquota dell'82%.

  • art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI del 1999

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle fonti collettive che avrebbero disciplinato l'inquadramento dei lavoratori.

  • art. 1, comma 1, CIA 2003

    Richiamato dal ricorrente insieme alla tabella di equiparazione degli inquadramenti.

  • art. 11 del CCNL 1999

    Richiamato dal ricorrente come base della tabella di equiparazione tra vecchie e nuove qualifiche.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nei sistemi di previdenza complementare la misura della prestazione va determinata, se il testo statutario è chiaro, in base alla qualifica rivestita dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio, senza che rilievi il pregresso inquadramento professionale.
  • Quando il dato letterale di una disposizione statutaria individua in modo espresso le percentuali di integrazione pensionistica per categorie diverse, non è consentito introdurre distinzioni ulteriori non previste dal testo.
  • La continuità del trattamento economico o l'equiparazione contrattuale tra vecchia e nuova qualifica non bastano, da sole, a modificare il criterio statutario di calcolo della pensione complementare, se la clausola collega espressamente la misura alla categoria finale di appartenenza.
  • L'interpretazione sistematica delle fonti collettive non può sovvertire il significato letterale univoco della clausola statutaria quando essa sia già coerente con il risultato ermeneutico raggiunto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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