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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 11 del 2025: “(a) del provvedimento del 31.12.2024 prot. 37153 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto – Direzione Generale per le autostrade e la vigilanza sui contatti di concessione autostradale ha disposto in merito all’aggiornamento delle tariffe autostradali per l’anno 2025 stabilendo che “a decorrere dal 1 gennaio p.v., la variazione della tariffa unitaria media applicabile all’utenza risulta pari 0,00% (zero per cento)”; (b) della nota prot. n. 121069 del 25 novembre 2024 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; (c) di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale”; quanto al ricorso n. 24 del 2025: proposto per l'annullamento: “a) della nota prot. 6363 in data 3 marzo 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali con la quale quest’ultimo ha disposto sulla richiesta di approvazione del Piano Annuale degli Interventi Diffusi di ammodernamento della rete autostradale per l’anno 2025 trasmesso dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A. mediante nota prot. 2849/DT del 29.11.2024; b) di ogni ulteriore atto e provvedimento a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale”;

Giustizia amministrativa202500011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiornamento delle tariffe autostradali per il 2025 e provvedimento relativo all'approvazione del Piano Annuale degli Interventi Diffusi di ammodernamento della rete autostradale per il 2025

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e autorità resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi connessi, proposti dalla società concessionaria. Nel primo giudizio è stato impugnato il provvedimento ministeriale del 31 dicembre 2024 che ha stabilito nella misura dello 0,00% la variazione della tariffa unitaria media autostradale applicabile all'utenza per il 2025, nonché una nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nel secondo giudizio è stata impugnata la nota ministeriale del 3 marzo 2025 relativa alla richiesta di approvazione del Piano Annuale degli Interventi Diffusi di ammodernamento della rete autostradale per il 2025. La difesa erariale ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Valle d'Aosta in favore del TAR Piemonte. Il TAR ha esaminato d'ufficio, con contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la propria competenza, rilevando che il tratto autostradale oggetto della concessione si trova a cavallo tra Valle d'Aosta e Piemonte e che gli effetti degli atti impugnati esorbitano dall'ambito territoriale del TAR Valle d'Aosta. Ha inoltre considerato che la società aveva impugnato innanzi al TAR Lazio un distinto provvedimento ministeriale di rigetto delle proposte di aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e ha respinto l'eccezione secondo cui la competenza sarebbe spettata al TAR Piemonte, ritenendo che la nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti fosse stata inviata a un'altra società concessionaria e non incidesse direttamente sul procedimento controverso. Ha tuttavia dichiarato la propria incompetenza territoriale, poiché gli effetti dei provvedimenti impugnati riguardano una concessione relativa a un tratto autostradale situato tra Valle d'Aosta e Piemonte, con effetti eccedenti il territorio regionale. Ha individuato come competente il TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., anche in relazione alla connessione con il procedimento concernente il rigetto delle proposte di aggiornamento del piano economico-finanziario, già impugnato dalla società davanti a quel tribunale. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina relativa alla rilevazione e alla decisione sulla competenza nel processo amministrativo.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Applicato per individuare la competenza territoriale del TAR Lazio quando gli effetti dell'atto impugnato esorbitano dall'ambito territoriale del TAR adito e ricorrono profili di connessione con un giudizio pendente davanti al TAR Lazio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale è stato sottoposto previamente al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • Quando gli effetti di un provvedimento amministrativo riguardano una concessione o un'attività localizzata a cavallo tra il territorio di più regioni ed esorbitano dall'ambito territoriale del TAR adito, la competenza territoriale non può essere radicata esclusivamente presso quel tribunale.
  • Ai fini della competenza territoriale, un atto formalmente impugnato non radica la competenza presso il giudice del luogo in cui produce effetti se risulta diretto a un diverso soggetto e non incide direttamente sulla posizione del ricorrente o sul procedimento controverso.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale, ma deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • In presenza di controversie connesse e di effetti degli atti eccedenti l'ambito territoriale del TAR adito, la competenza può essere individuata nel TAR Lazio secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaPorti, aeroporti e infrastrutture di trasporto
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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