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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Lecce, Sezione 3

per la declaratoria di nullità e/o, in via subordinata, per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Lecce, prot. -OMISSIS- dell’11 giugno 2025 (notificato a mani al ricorrente il 16 giugno 2025), con il quale il Direttore della Motorizzazione Civile di Lecce, ha disposto che il Sig. -OMISSIS- non può essere ammesso alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B, prevista per la data del 16 giugno 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente, ivi compreso l’atto e/o provvedimento con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha inserito nel Sistema Informativo DTN, un ostativo al rilascio della patente di guida. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente il 30 ottobre 2025: per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, - della nota prot. n. -OMISSIS- del 06 agosto 2025, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale la Prefettura di -OMISSIS- ha riscontrato in senso negativo la richiesta di rilascio del nulla osta al conseguimento della patente di guida, avanzata dal Signor -OMISSIS-, a seguito dell’istruttoria espletata, ritenendo che non sussistano le condizioni per il rilascio del chiesto nulla osta, secondo la procedura telematizzata di cui al -OMISSIS- in comb. disp. con il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: nota della Motorizzazione Civile che ha impedito l'ammissione alla prova pratica per la patente B e, con motivi aggiunti, diniego prefettizio di nulla osta al conseguimento della patente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui la Motorizzazione Civile di Lecce gli ha impedito di sostenere la prova pratica per il conseguimento della patente di categoria B, nonché gli atti con cui sarebbe stato inserito nel Sistema Informativo DTN un ostativo al rilascio della patente. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego della Prefettura al rilascio del nulla osta, adottato dopo l'istruttoria prevista dalla procedura telematizzata e sulla base anche di informazioni acquisite dalla Questura. Sono stati dedotti, in particolare, vizi di violazione o elusione del giudicato e ulteriori vizi di legittimità degli atti impugnati. Il TAR ha inoltre rilevato seri dubbi sulla propria giurisdizione, alla luce della legge n. 177/2024 e dell'art. 120, comma 1, del Codice della strada, ma ha deciso la domanda cautelare sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti per difetto del fumus boni juris. Ha ritenuto che precedenti provvedimenti cautelari e una precedente sentenza della Sezione avessero espressamente fatto salvi i successivi provvedimenti discrezionali della Prefettura sull'istanza di nulla osta; pertanto, il successivo diniego prefettizio non appariva affetto dai denunciati vizi di violazione o elusione del giudicato. Il giudice ha inoltre rilevato che il diniego risultava fondato sulla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, compiuta all'esito dell'istruttoria e delle informazioni acquisite dalla Questura, con elementi analiticamente indicati nella nota e logicamente valutati ai fini della ritenuta insussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta. Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare e non ha definito in via conclusiva la questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo la sommaria delibazione propria della fase cautelare, con verifica del fumus boni juris.

  • art. 120, comma 1, Codice della strada

    Richiamato quale disposizione rilevante per la questione, non definita, del riparto di giurisdizione in materia di requisiti ostativi al conseguimento della patente.

  • legge n. 177/2024

    Richiamata quale novella normativa idonea a suscitare dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia controversa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce della sommaria delibazione, non sussista il fumus boni juris, anche senza una definizione conclusiva delle questioni di giurisdizione eventualmente controverse.
  • Non integra violazione o elusione del giudicato l'adozione di un successivo provvedimento amministrativo discrezionale quando il precedente provvedimento giudiziale aveva espressamente fatto salvi gli ulteriori poteri valutativi dell'amministrazione sulla medesima istanza.
  • Il diniego di un nulla osta può ritenersi assistito, nella fase cautelare, da adeguato supporto istruttorio e motivazionale quando l'amministrazione indichi analiticamente gli elementi acquisiti, comprese le informazioni provenienti dagli organi di pubblica sicurezza, e li valuti logicamente ai fini della decisione.
  • La valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento fondato su apprezzamenti discrezionali dell'amministrazione deve verificare la presenza di un'istruttoria e di una motivazione logicamente coerenti, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa in assenza di evidenti vizi.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoria

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