Cassazione Penale, Ordinanza n. 04843/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. e non permetteva al giudice dell'impugnazione di esercitare il sindacato richiesto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità penale e determinato il trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla responsabilità sia sulla pena, lamentando anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico: non riportava gli specifici elementi posti a base delle censure e non consentiva di individuare i rilievi mossi al provvedimento impugnato, a fronte di una motivazione ritenuta adeguata e congrua dalla sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi alla base della censura; la generica doglianza non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente una mera riproposizione di censure generiche contro la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e indicare puntualmente gli elementi fattuali o giuridici che rendono erronea la decisione.
- Se il ricorso non consente al giudice di legittimità di comprendere in modo preciso le ragioni della doglianza, esso è inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04820/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04821/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04822/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04823/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04824/2025 del 06/02/2025
- ordinanza_penale · 6 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04825/2025 del 06/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →