Sentenza n. 4309/2026 - Roma, Sezione 3T
RICORSO PER L’ESATTA OTTEMPERANZA: alla sentenza n. 7630/24 datata 27.06.2024, dal Tribunale di Roma - Sez. Lavoro con statuizione a carico del Ministero resistente sì come, a questi, notificata sia a fini esecutivi che di decorrenza del termine breve di appello e, sì come non eseguita spontaneamente e passata in giudicato – recante: statuizione del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 7630/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, prevista dall'art. 1 della legge n. 107/2015. Il ricorso era fondato sulla mancata esecuzione spontanea della statuizione da parte dell'amministrazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dato atto dell'attivazione della Carta docenti, chiedendo quindi soltanto l'accertamento di tale sopravvenuta esecuzione e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio il Ministero ha attivato la Carta docenti, realizzando la pretesa sostanziale oggetto del ricorso. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che la mancata esecuzione iniziale fosse imputabile al Ministero. Tuttavia, in considerazione del comportamento processuale dell'amministrazione e dell'elevato numero di controversie analoghe pendenti, reputando sussistente una complessità organizzativa idonea a giustificare una compensazione parziale, ha compensato le spese nella misura del 50%. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento, in favore della ricorrente, di 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 1 l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, dell'obbligo imposto da una sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere quando realizza integralmente la pretesa sostanziale azionata.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
- La presenza di numerosi procedimenti analoghi e la conseguente complessità organizzativa dell'amministrazione possono giustificare una compensazione parziale delle spese, pur restando a carico dell'amministrazione la quota correlata alla soccombenza virtuale.
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