Ordinanza n. 70/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dalla Questura di Caserta in data 22/07/2025 e notificato il successivo 23/11/2025, con il quale la stessa disponeva il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 28/10/2024, e il ritiro dell'assicurata n. 055995748401.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ritiro dell'assicurata
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Questura di Caserta che aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 28 ottobre 2024, e disposto il ritiro dell'assicurata. Il diniego era fondato sulla ritenuta falsità della documentazione relativa all'alloggio, inclusa la dichiarazione di ospitalità, falsità supportata dagli accertamenti svolti dal Comune di Casaluce. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente fondato sull'accertata falsità della documentazione alloggiativa e, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Napoli, ha affermato che la produzione di documentazione falsa per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro è sufficiente a giustificare il rigetto, senza necessità di una sentenza penale definitiva, potendo l'amministrazione procedere autonomamente all'accertamento della falsità sulla base di elementi idonei e secondo criteri di ragionevolezza. Ha inoltre rilevato che, una volta accertata la falsità, il diniego costituisce atto vincolato, non superabile da sopravvenienze favorevoli allo straniero e non rimesso a ulteriore discrezionalità amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta per mancanza del fumus boni iuris.
art. 4, comma 2, quinto periodo, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione che contempla la fattispecie impeditiva connessa alla produzione di documentazione falsa per l'ingresso o il soggiorno.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione che sanziona penalmente la condotta fraudolenta consistente nell'utilizzo di documentazione falsa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La produzione di documentazione falsa, compresa la documentazione relativa alla disponibilità dell'alloggio o la dichiarazione di ospitalità, per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato può giustificare il diniego del titolo anche in assenza di una sentenza penale definitiva di condanna.
- L'amministrazione può accertare autonomamente la falsità della documentazione prodotta nel procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, purché la valutazione sia condotta secondo criteri di ragionevolezza e sia sorretta da idonei elementi di riscontro.
- L'accertata falsità della documentazione utilizzata per ottenere il titolo di soggiorno integra una fattispecie impeditiva immediata e irreversibile: il conseguente diniego ha natura vincolata e non può essere superato da sopravvenienze favorevoli allo straniero.
- In sede cautelare, la produzione di documentazione falsa, adeguatamente riscontrata dall'amministrazione, esclude il fumus boni iuris necessario per la sospensione del diniego del permesso di soggiorno.
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