Cassazione Penale, Sentenza n. 15185/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva determinato in un anno l'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72 a seguito dell'unificazione di più pene; deduceva errata applicazione dell'art. 72, comma 2, cod. proc. pen., nullità del titolo esecutivo circa la pena da applicare, erroneità del calcolo delle pene concorrenti e vizio di motivazione, in quanto alcune delle sentenze indicate nel cumulo erano state assorbite e quindi la pena temporanea complessiva applicabile sarebbe di 8 anni e 4 mesi e non di 22 anni e 4 mesi
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame del provvedimento di cumulo è emerso che la pena indicata come sub 2) è stata assorbita dalla sentenza sub 1) e la pena sub 3) è stata assorbita dalla sentenza sub 4), per cui la Corte di assise di appello aveva parametrato l'isolamento alla misura complessiva delle pene temporanee in modo erroneo. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio, con istruzione a conformarsi ai principi esposti e a colmare le lacune motivazionali
Norme richiamate
art. 72 cod. pen.
Invocato come fondamento per la quantificazione dell'isolamento diurno in relazione alla pena detentiva temporanea unificata; la Corte ha richiamato il principio che l'isolamento deve essere parametrato alle pene temporanee effettivamente eseguibili, non a una somma comprensiva di pene ormai assorbite
art. 72, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella richiesta del Procuratore generale e oggetto di censura dal ricorrente; la Cassazione ha indicato che il comma va applicato tenendo conto dei titoli esecutivi effettivi e che il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente il calcolo dell'isolamento in base alle pene realmente operative
Massime di principio
- Nel calcolo di misure accessorie (es. isolamento diurno) basate sulla durata delle pene, occorre considerare solo le pene temporanee effettivamente eseguibili dopo gli eventuali provvedimenti di cumulo e dopo le pronunce che hanno assorbito o definito giudizi parziali
- Il provvedimento di cumulo va letto nel suo insieme (compresi provvedimenti di rinvio/annullamento parziale) per determinare quali condanne sono ancora operative; non è corretto sommare automaticamente tutte le pene riportate se alcune sono state assorbite
- Il giudice dell'esecuzione deve fornire motivazione esplicita e documentata sul calcolo delle pene preso a parametro per le misure accessorie, indicando come sono state trattate eventuali pronunce annullate parzialmente o assorbenti
- In presenza di errori nel titolo esecutivo o di carenze motivazionali sul calcolo delle pene, la Cassazione è portata ad annullare e rinviare per nuovo esame: la parte che dimostra l'assorbimento di condanne ha buone possibilità di successo
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