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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27408/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto condannato con sentenza del Tribunale di Firenze per reati in materia di stupefacenti, divenuta irrevocabile nel 1999, che ha chiesto alla Corte di appello la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. deducendo di essere stato giudicato in contumacia senza reale conoscenza del processo, nonostante risultasse un domicilio in Colombia già in fase di indagini. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che il rimedio rescissorio non si applichi ai processi definiti in regime contumaciale prima della riforma del 2014 e che non fosse possibile riqualificare la domanda come richiesta di restituzione nel termine. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione di legge e motivazione illogica sull'art. 629-bis c.p.p. e sugli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte di appello distinto tra contumacia e assenza e per non avere valorizzato l'ignoranza effettiva del processo; 2) violazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. per il mancato esercizio del potere di riqualificazione dell'istanza come domanda di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p.; 3) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15-bis l. 67/2014 per asserita disparità di trattamento tra condannati contumaci e condannati assenti e per compromissione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata sul dato processuale che esclude l'applicabilità dell'art. 629-bis c.p.p. ai procedimenti definiti con giudizio contumaciale prima della riforma del 2014. Ha ribadito che la rescissione del giudicato è rimedio straordinario riferito all'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., mentre per i processi contumaciali anteriori alla riforma continua ad operare, se del caso, la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. previgente. Ha inoltre escluso che l'istanza potesse essere riqualificata come domanda di restituzione nel termine mediante il principio di conservazione dell'art. 568, comma 5, c.p.p., poiché tale principio opera solo per atti qualificabili come impugnazioni e non per la restituzione nel termine. Infine ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis l. 67/2014, ritenendo non irragionevole la disciplina transitoria e non leso il diritto di difesa, perché il sistema appronta comunque il rimedio della restituzione in termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Il rimedio della rescissione del giudicato è applicabile solo all'imputato dichiarato assente nei presupposti previsti dall'art. 420-bis c.p.p. e non ai procedimenti definiti con contumacia secondo la disciplina previgente.

  • art. 420-bis c.p.p.

    È la norma che disciplina la dichiarazione di assenza e delimita l'ambito soggettivo del rimedio rescissorio.

  • art. 175, comma 2, c.p.p.

    Per i processi contumaciali anteriori alla riforma del 2014 continua ad applicarsi il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Il principio di conservazione del gravame non consente la riqualificazione di un'istanza di restituzione nel termine in rescissione del giudicato, perché la restituzione nel termine non è una impugnazione.

  • art. 15-bis l. 67/2014

    La disciplina transitoria è valida e ragionevole perché regola il passaggio al nuovo regime dell'assenza per i procedimenti ancora pendenti, senza estendere il nuovo rimedio ai giudizi già definiti in contumacia.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'illegittimità della disciplina transitoria, ma la Corte ha escluso il contrasto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per la censura di disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la scelta legislativa ragionevole.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è rimedio straordinario riservato ai casi di processo celebrato in assenza secondo la disciplina successiva alla riforma del 2014; non può essere estesa ai procedimenti definiti in contumacia prima di tale riforma.
  • Nei giudizi contumaciali anteriori alla legge n. 67 del 2014, il rimedio esperibile per dedurre la mancata conoscenza del processo resta la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2, c.p.p. previgente, non la rescissione del giudicato.
  • Il principio di conservazione dell'atto di impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. non consente di trasformare automaticamente una domanda di restituzione nel termine in rescissione del giudicato, né viceversa, quando i rimedi abbiano natura e funzione ontologicamente diverse.
  • La disciplina transitoria che distingue tra processi già definiti in contumacia e processi pendenti al momento della riforma dell'assenza non è irragionevole, perché risponde a una scelta di regolazione intertemporale e non viola di per sé il diritto di difesa, se l'ordinamento conserva un rimedio per far valere la mancata conoscenza del processo.
  • Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a reiterare la tesi già respinta, è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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