Sentenza del 19/01/2015 n. 121 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Agevolazioni ed esenzioni - Incentivo all'esodo - Illegittimità del diverso trattamento tributario tra uomini e donne dichiarato dalla Corte di Giustizia Europea - Termini per la richiesta di rimborso - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso della parte di ritenuta IRPEF indebitamente trattenuta sull'incentivo all'esodo, in conseguenza della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea che aveva dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la normativa italiana che prevedeva un diverso trattamento tributario tra uomini e donne. La questione riguardava l'individuazione del dies a quo del termine decadenziale di 48 mesi per presentare la domanda di rimborso: se dalla data del versamento della ritenuta oppure dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, hanno stabilito che il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento della ritenuta, non dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia. La soluzione è stata fondata sui principi di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche. Pertanto, la domanda di rimborso presentata oltre 48 mesi dal versamento deve considerarsi decaduta, anche se il diritto è stato riconosciuto o chiarito successivamente in sede europea.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate decorre, nel caso esaminato, dalla data del versamento della ritenuta fiscale.
Normativa italiana sull'incentivo all'esodo
La disciplina che prevedeva un diverso trattamento tributario tra uomini e donne è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di Giustizia.
Principi del diritto dell'Unione europea e sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea
La pronuncia europea ha riconosciuto l'illegittimità della disparità di trattamento fiscale, ma non ha fatto decorrere un nuovo termine per il rimborso né ha rimesso in termini automaticamente i contribuenti.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il termine per chiedere il rimborso può decorrere dalla data originaria del versamento e non necessariamente dalla pronuncia che ha accertato l'illegittimità.
- La sopravvenuta interpretazione o dichiarazione di incompatibilità della normativa non comporta automaticamente la riapertura dei termini decadenziali già scaduti.
- In materia di rimborsi fiscali occorre verificare tempestivamente il termine previsto dalla norma applicabile, calcolandolo dal fatto generatore indicato dalla legge, normalmente il versamento o la ritenuta subita.
- Le esigenze di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici possono prevalere sull'esigenza di consentire il rimborso a chi non abbia presentato la domanda entro il termine previsto.
- La dichiarazione di illegittimità di un trattamento fiscale discriminatorio può fondare il diritto sostanziale al rimborso, ma l'esercizio concreto di tale diritto resta soggetto alle regole procedurali e ai termini di decadenza applicabili.
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