Cassazione Civile, Ordinanza n. 27184/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del saldo di prestazioni di fornitura e posa in opera di porte e finestre. Lo studio legale destinatario del decreto ha proposto opposizione, poi accolta in appello, con declaratoria di risoluzione del contratto e ordine di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. La società fornitrice ricorre per cassazione con tre motivi: (1) denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, contestando che la Corte d'appello abbia escluso la legittimazione passiva dello studio legale per una parte della fornitura eseguita presso una diversa sede riferibile a un'altra società; (2) lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente ravvisato difetti della merce fornita; (3) deduce violazione di legge, vizi motivazionali e ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello abbia pronunciato la risoluzione del contratto pur in assenza di una specifica domanda di parte.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendoli generici, privi dell'indicazione delle norme violate e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Accoglie invece il terzo motivo limitatamente alla censura di ultrapetizione, perché dalla sentenza e dagli atti non emergeva una domanda di risoluzione del contratto proposta dallo studio legale nel giudizio di merito; pertanto la risoluzione non poteva essere pronunciata d'ufficio. La Corte cassa la sentenza impugnata solo in relazione a tale statuizione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., espunge la declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale, confermando nel resto la decisione di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere dedotto nei termini ampi e generici previsti dal precedente regime, né trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione parziale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità dei testimoni, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- La censura di vizio motivazionale deve essere specifica e rispettare l'attuale perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; non è sufficiente una generica deduzione di motivazione insufficiente o contraddittoria.
- La risoluzione del contratto non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice se non è stata proposta dalla parte interessata: la decisione oltre la domanda integra ultrapetizione.
- Il compratore o committente che subisca danni per vizi della cosa può anche limitarsi a chiedere il risarcimento, ma resta fermo che la risoluzione presuppone una specifica domanda processuale.
- Quando l'errore di diritto riguarda solo una statuizione autonoma e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare parzialmente e decidere nel merito limitatamente al capo viziato.
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