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Sentenza

Sentenza n. 4704/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2250/2025

Giustizia amministrativa202601594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2250/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2250/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 4 luglio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 3 marzo 2026, e il Ministero non aveva dato esecuzione spontanea al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso del commissario e i relativi adempimenti di deposito telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compreso l’ordine all’Amministrazione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all’esecuzione dell’incarico, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell’Amministrazione è divenuto definitivo, tale definitività è documentata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta e le spese necessarie all’adempimento dell’incarico devono essere liquidati secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002, mediante successivo provvedimento del giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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