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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30367/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Armillotta avverso la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal GUP di Foggia. La difesa deduceva: 1) insufficienza della motivazione e mancata esposizione del compendio probatorio, chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. ("per non aver commesso il fatto"), con rilievo in particolare sul mancato accertamento dei tempi di acquisizione del possesso dell'arma e sulla possibile violazione dell'obbligo di denuncia di armi previsto dall'art. 38 R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.); 2) vizio del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con contestazione della pena base fissata in euro 500,00 quando la misura massima per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. è di euro 371,00. Inoltre la difesa censurava la riqualificazione operata dal PM/GUP e la fondatezza delle contestazioni relative a munizioni e petardi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Sulla qualifica di "arma" la Corte ha cassato senza rinvio la condanna relativa al capo 1) perché il revolver (mod. 1861 calibro 10,4, epoca anteriore al 1924) è risultato, nella valutazione di legittimità, totalmente e irreversibilmente inefficiente: le cartucce originarie non sono più reperibili e non è possibile esplodere colpi, con conseguente esclusione della fattispecie contestata sotto l'art. 697 cod. pen. Quanto al capo 2) (detenzione di 146 proiettili e di petardi), la Corte ha riscontrato carenza di motivazione nella sentenza di merito e ha annullato con rinvio per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Foggia in diversa composizione. Ha inoltre rilevato l'illegittimità del calcolo della pena (pena base di euro 500,00 eccedente il massimo legale di euro 371,00) e ha disposto l'annullamento limitatamente al computo della pena con rinvio. Le ulteriori doglianze sono state ritenute assorbite o dichiarate inammissibili nei termini indicati. In sintesi: annullamento senza rinvio per il capo 1) (fatto non sussiste); annullamento con rinvio per il capo 2) per carenza motivazionale e ricalcolo della pena.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Norma richiamata per la contravvenzione relativa alla detenzione illegale di armi non comuni o di materiale esplodente; la Corte ha valutato se la pistola rientrasse in tale nozione e ha applicato il principio che un oggetto perde la qualifica di arma solo se totalmente e irreversibilmente inefficiente.

  • art. 23, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Originaria imputazione riqualificata dal PM e dal GUP; la Corte ha esaminato la correttezza della riqualificazione rispetto alla reale natura dell'oggetto sequestrato.

  • legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 14 e 15

    Norma speciale che disciplina la detenzione di armi comuni da sparo; la Corte ha ricordato che la legge 497/1974 deroga all'art. 697 c.p. e lascia all'art. 697 l'ambito di applicazione per armi non classificabili come armi comuni da sparo.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa per chiedere l'assoluzione "per non aver commesso il fatto" in mancanza di elementi probatori sufficienti; la Corte ha valutato l'insussistenza del fatto per il capo 1) alla luce della inefficienza dell'arma.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che rende inappellabili certe sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato; ha giustificato la trasformazione dell'appello in ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente proposto e la trasmissione degli atti alla Corte competente quando ricorre la volontà di impugnare; la Corte ha applicato tale principio per accogliere il ricorso proposto come appello trasformato in cassazione.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 38

    Obbligo di denuncia per armi, munizioni e materiale esplodente entro 72 ore dall'acquisizione della disponibilità; la difesa ha richiamato la mancanza di accertamento dei tempi di possesso, ma la Corte si è pronunciata principalmente sulla qualificazione tecnica dell'arma e sulla motivazione del giudice.

Massime di principio

  • Per escludere la qualifica di "arma" non è sufficiente che l'oggetto sia temporaneamente non funzionante: bisogna dimostrare l'inefficienza totale e irreversibile tale da impedire ogni recupero dell'attitudine lesiva.
  • La riqualificazione giuridica delle fattispecie da parte del PM o del giudice deve poggiare su adeguata motivazione e su elementi di fatto esplicitamente valutati: la mancanza di motivazione su punti decisivi comporta annullamento e rinvio.
  • Quando la legge speciale disciplina una materia (es. legge 497/1974 sulle armi comuni da sparo), la norma generale (art. 697 c.p.) trova applicazione solo per le ipotesi residue non ricomprese dalla legge speciale.
  • Il calcolo della pena deve rispettare i limiti legali; l'applicazione di una pena superiore al massimo edittale determina la nullità/parziale annullamento della sentenza con rinvio per riesame del trattamento sanzionatorio.
  • La Cassazione conserva gli atti anche se il mezzo di impugnazione è stato proposto in modo improprio, purché emergano l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di sottoporlo a sindacato giurisdizionale.
  • Le doglianze formative sulla mancanza o insufficienza della motivazione sono particolarmente rilevanti quando concernono elementi essenziali dell'affermazione di responsabilità (es. disponibilità dell'arma, natura e riparabilità dell'oggetto, numero e natura delle munizioni).
  • In situazioni analoghe, è utile far emergere in modo puntuale nel processo di merito l'inesistenza del requisito tecnico dell'arma (perizia, accertamenti sulle munizioni reperibili, prova dei tempi di possesso e della denuncia) per ottenere l'esclusione della fattispecie sanzionatoria.

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