Cassazione Civile, Ordinanza n. 25039/2026 del 06/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
Il concessionario era titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare, comprendente un manufatto coperto di 130,77 metri quadrati e ulteriori aree destinate, secondo il titolo, ad arenile, parcheggio scoperto, posa di barche e posa di tavoli. A seguito della legge finanziaria 2007, l’amministrazione aveva rideterminato in aumento il canone concessorio, suddividendo le superfici in pertinenze commerciali, opere di facile e difficile rimozione e aree scoperte. Il concessionario aveva contestato l’applicazione della nuova disciplina al rapporto in corso, la computazione di una superficie complessiva di 241,76 metri quadrati anziché della sola superficie risultante dal titolo concessorio, nonché il mancato riconoscimento dell’uso stagionale. Il tribunale, anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, aveva escluso alcune voci dal canone, ritenendo computabile una superficie pertinenziale di 130,77 metri quadrati, della quale solo 118,89 erano destinati a uso commerciale. La corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che, poiché la concessione scadeva il 31 dicembre 2007, nell’anno 2007 non si fosse ancora verificata l’acquisizione delle pertinenze al demanio ai sensi dell’art. 49 del codice della navigazione e che dovessero quindi essere considerate le superfici indicate nel titolo concessorio e il periodo di utilizzo ivi previsto; aveva inoltre accolto l’appello incidentale del concessionario quanto all’uso stagionale, non essendo stata provata la fruizione annuale. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e recepimento acritico della consulenza tecnica; ultrapetizione o extrapetizione; omesso esame del fatto decisivo relativo alla destinazione integralmente commerciale del bene; violazione della disciplina sui canoni demaniali introdotta dalla legge n. 296/2006 e della relativa circolare ministeriale. Il concessionario ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla legittimazione processuale dell’Agenzia del demanio e sulla titolarità della posizione giuridica controversa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la corte d’appello aveva esplicitato, seppur sinteticamente, le ragioni della decisione, richiamando l’art. 49 del codice della navigazione e spiegando perché la consulenza tecnica fosse stata recepita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo stata precisata la concreta ultrapetizione né il punto sul quale la corte d’appello avrebbe deciso oltre i limiti della domanda. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché la decisione di merito era conforme nei due gradi, sia perché la censura riguardava la valutazione dei fatti e delle risultanze della consulenza tecnica, non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto diretto a contestare un accertamento di fatto sulla consistenza delle aree qualificabili come pertinenze demaniali e sulla loro destinazione commerciale, accertamento fondato sulla consulenza tecnica e condiviso dai giudici di merito. Il ricorrente principale è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, euro 200 per spese non documentabili, oltre spese forfettarie del 15 per cento e accessori di legge, nonché all’eventuale ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente e per vizi riconducibili alla violazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza non è apparente quando, anche sinteticamente, espone la ragione della decisione e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o extrapetizione deve individuare concretamente la pronuncia resa oltre i limiti della domanda o delle impugnazioni; una deduzione generica è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la mancata considerazione di ogni elemento istruttorio né il dissenso dalla valutazione delle prove.
art. 49 del codice della navigazione
La corte d’appello lo ha applicato ritenendo che, per la concessione in scadenza al 31 dicembre 2007, nell’anno considerato non si fosse ancora verificata l’acquisizione delle pertinenze al demanio; la Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivato il richiamo a tale norma.
art. 1, comma 251, L. 296/2006
È la disposizione invocata dall’amministrazione per sostenere il computo delle superfici delle pertinenze destinate ad attività commerciali nella determinazione del canone; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto conforme nei due gradi di merito.
artt. 3 e 4, L. 494/1993
Sono richiamati quali disposizioni modificate dalla legge n. 296/2006 nella disciplina dei canoni delle concessioni demaniali marittime.
art. 100 c.p.c.
È stato invocato nel ricorso incidentale condizionato in relazione alla legittimazione processuale e alla titolarità della posizione giuridica dell’amministrazione; il motivo è rimasto assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per l’obbligo, se dovuto, del versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La motivazione per relationem a una consulenza tecnica d’ufficio non è apparente quando il giudice indica le ragioni per cui ritiene l’elaborato aderente ai principi applicabili e tale richiamo consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.
- La denuncia di ultrapetizione o extrapetizione è inammissibile se il ricorrente non individua con precisione quale pronuncia sia stata resa oltre i limiti della domanda o dei motivi di impugnazione e in che cosa consista concretamente l’eccedenza decisoria.
- In presenza di una doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede la dimostrazione che le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano tra loro diverse.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, specificamente individuato, discusso tra le parti e decisivo; non coincide con la mancata valorizzazione di una prospettazione giuridica, di una valutazione di parte o di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per contestare la ricostruzione della consistenza materiale di aree e beni o la valutazione di una consulenza tecnica quando tali accertamenti costituiscano un giudizio di fatto condiviso dai giudici di merito e non emergano violazioni delle regole giuridiche rilevanti.
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