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Sentenza

Sentenza n. 671/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato: nascente dalla sentenza n. 722/2024 emessa il 14 maggio 2024 dal Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro - e pubblicata in pari data;

Giustizia amministrativa202600221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 722/2024, passata in giudicato, concernente il riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, n. 722 del 14 maggio 2024, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico della carta del docente e condannato il Ministero ad accreditare € 1.500,00 a favore di una ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e € 1.000,00 a favore dell’altra, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Le ricorrenti hanno dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e la perdurante inerzia ministeriale, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza opporsi alla domanda. Il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento, la sua regolare notificazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di accreditare alle ricorrenti le somme rispettivamente riconosciute, oltre alle spese documentate relative agli atti accessori alla decisione eseguita, agli interessi successivi maturandi e, ove versato, al contributo unificato. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere anche all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento delle somme. Il TAR ha precisato che l’insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché la recente formazione del titolo e la corresponsione degli interessi legali rendono manifestamente iniqua la penalità di mora, non applicabile automaticamente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e contributo unificato, nonché alle spese documentate degli atti accessori alla decisione eseguita.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta; la penalità di mora non è automatica e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano ulteriori ragioni ostative.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    la Pubblica Amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario

    L’obbligo di ottemperanza dell’amministrazione comprende anche le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il ricorso per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proponibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta del docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stato verificato come presupposto processuale dell’azione esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, poiché l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di conformarsi al giudicato anche civile.
  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi per compiere tutte le operazioni necessarie al pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato, imponendo al commissario ad acta di adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è applicabile automaticamente: il giudice deve valutare le circostanze del caso concreto e può escluderla quando, anche per la recente formazione del titolo e la maturazione di interessi legali, essa risulti manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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