Sentenza del 21/04/2016 n. 2269 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Commercialista - Recupero a tassazione a fini imposte dirette e Iva - Costi legati a prestazioni di una società di servizi - Inerenza delle spese - Deducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, e il trattamento ai fini IVA dei costi fatturati da una società di servizi al commercialista. L'Amministrazione contestava la riferibilità e l'inerenza delle spese, ritenendo non adeguatamente provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Il contribuente sosteneva invece che le fatture riguardassero servizi realmente svolti dalla società in relazione agli adempimenti civilistici e fiscali dei propri clienti e che tali costi fossero quindi collegati all'attività professionale.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la deducibilità dei costi, ritenendo dimostrata l'effettiva esecuzione delle prestazioni previste dal contratto tra il commercialista e la società di servizi. Le spese sono state considerate inerenti all'attività professionale perché funzionali alla gestione degli adempimenti civilistici e fiscali dei clienti del professionista. Di conseguenza, il recupero a tassazione relativo a tali costi, anche per quanto concerne i profili IVA indicati nella controversia, è stato ritenuto non fondato nei limiti delle spese provate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 36
La decisione deve contenere gli elementi essenziali della controversia, tra cui lo svolgimento del processo, le richieste delle parti, la motivazione e il dispositivo. Nel caso concreto, la valutazione giudiziale si è concentrata sulla prova dell'effettività e dell'inerenza dei costi.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. nn. 5748/1995, 6288/2011, 24148/2013, 19489/2010, 12330/2001, 4218/2006, 16115/2007 e 3305/2009
I costi sono deducibili quando risultano effettivi, documentati e inerenti all'attività esercitata. L'inerenza richiede un collegamento funzionale, anche indiretto, con l'attività produttiva del reddito e non coincide necessariamente con l'utilità immediata o con la congruità economica della spesa. Il contribuente deve comunque dimostrare la realtà delle prestazioni e la loro riferibilità all'attività professionale.
Massime di principio
- La mera esistenza di una fattura non è sufficiente: occorre poter dimostrare che la prestazione sia stata realmente eseguita, ad esempio mediante contratto, documentazione dell'attività svolta, corrispondenza, elaborati e collegamento con i clienti o con gli incarichi professionali.
- Le spese sostenute per servizi esternalizzati sono deducibili quando risultano funzionali all'attività del professionista o dell'impresa, anche se il beneficio economico non è immediato o non è riferibile a una singola operazione.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente un costo solo perché il servizio è svolto da una società collegata o perché il contribuente avrebbe potuto eseguirlo personalmente; deve essere valutata concretamente l'effettività e l'inerenza della prestazione.
- Per sostenere la deducibilità e il trattamento IVA è necessario conservare una documentazione coerente e dettagliata: contratto, fatture, descrizione delle attività, prove dei pagamenti e riscontri dell'effettivo lavoro svolto.
- La prova dell'inerenza riguarda il collegamento della spesa con l'attività produttiva del reddito, non la dimostrazione che ogni singolo costo abbia generato direttamente un ricavo determinato.
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