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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21116/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per ricettazione relativa al ricevimento di un assegno denunciato smarrito: si contestano la incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno; la prescrizione del reato per errata determinazione del momento consumativo (richiamo al principio del favor rei); la violazione del ne bis in idem sostanziale per la remissione di querela relativa al reato di truffa e l'integrale risarcimento del danno; il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (esame del teste Buondonno); vizi di motivazione nella valutazione delle prove documentali e nella mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto; mancata pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove; errata riqualificazione del fatto (art. 712 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della competenza territoriale operata dai giudici di merito (ritenendo rilevante il luogo di consegna/ricezione dell'assegno e richiamando la giurisprudenza consolidata sugli artt. 8 e 9 c.p.p.). Ha escluso la prescrizione, ritenendo che l'incertezza sulla data di acquisizione del bene fosse eliminabile mediante deduzioni logiche, e che il momento di acquisto fosse prossimo alla consegna a Nisivoccia (marzo 2017). Ha ritenuto non sussistente il ne bis in idem rispetto alla truffa estinta per remissione di querela, per la diversità di condotta e di elemento soggettivo tra truffa e ricettazione. Ha confermato la legittima valutazione di merito sul rigetto della rinnovazione istruttoria (decisione rimessa al giudice di merito) e sulla sussistenza del dolo richiesto per la ricettazione, nonché il diniego dell'attenuante della particolare tenuità del fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte carenze motivazionali sul punto della competenza territoriale; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficiente e coerente con la giurisprudenza sul luogo di consumazione del reato connesso

  • artt. 8 e 9 cod. proc. pen.

    Usati per determinare la competenza territoriale nei reati connessi: quando non è possibile individuare il luogo di commissione del reato connesso piu grave si applicano i criteri graduati di tali articoli; la Corte ha ritenuto correttamente applicati i criteri a favore della competenza del Tribunale di Salerno

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in tema di prescrizione: la Corte ha applicato il principio secondo cui il favor rei opera solo in caso di assoluta incertezza sulla data di decorrenza della prescrizione; se l'incertezza può essere eliminata con deduzioni logiche la decorrenza può essere fissata in modo non favorevole all'imputato

  • art. 15 cod. pen.

    Riferito al concorso apparente di norme: la Corte sottolinea che non sussiste rapporto genus-speciem tra truffa e ricettazione, per cui non opera la specialità unilaterale prevista dall'art. 15; i due reati sono distinti per condotta e dolo

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: la Corte ricorda che la rinnovazione è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla dichiarazione del giudice di merito di non poter decidere senza rinnovazione; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in cassazione se ben motivata

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere l'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte afferma che il principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio non autorizza la cassazione quando la motivazione di merito abbia esaminato e respinto le tesi alternative fondate su elementi processuali

  • art. 648 comma 2 cod. pen.

    Prevede l'attenuante della particolare tenuità del fatto (nel reato di ricettazione); i giudici di merito hanno ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicarla, anche in ragione dell'importo dell'assegno e della condotta dell'imputato

  • art. 712 cod. pen.

    Norma richiamata in ordine a possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in ricettazione per la sussistenza del dolo proprio richiesto e per la diversità rispetto ad altre fattispecie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per disporre la condanna di €3.000,00

Massime di principio

  • Competenza territoriale: quando il luogo di commissione del reato connesso è incerto, rileva il luogo in cui è avvenuta la consegna o la ricezione materiale del bene o dell'assegno; i criteri degli artt. 8 e 9 c.p.p. vanno applicati gradualmente
  • Prescrizione e favor rei: il principio del favor rei si applica solo in caso di assoluta incertezza sulla data di decorrenza della prescrizione; se l'incertezza può essere eliminata con deduzioni logiche, il termine può essere fissato sulla base di tali valutazioni
  • Ne bis in idem: la remissione di querela o il risarcimento del danno relativi a un reato (es. truffa) non precludono automaticamente la responsabilità per un reato diverso (es. ricettazione) quando la condotta e l'elemento soggettivo siano distinti
  • Rinnovazione dell'istruttoria in appello: la richiesta di nuovi accertamenti è sottoposta a giudizio di necessità da parte del giudice di merito; in cassazione è difficile ottenere il riesame se il giudice di merito ha motivato l'irrilevanza o la rinuncia a determinate prove
  • Onere di specificità in cassazione: i motivi di ricorso devono contestare in modo specifico e argomentato le ragioni che hanno portato al rigetto in appello; la mera riproposizione dei motivi d'appello senza confutare le argomentazioni del giudice di merito espone a inammissibilità
  • Valutazione della prova e principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito ma verifica la presenza di una motivazione effettiva; per fondare la cassazione sull'insufficienza probatoria occorre indicare elementi processuali concreti che sostengano un ragionevole dubbio
  • Rischio sanzionatorio per ricorsi inammissibili: la presentazione di ricorsi palesemente non specifici o estranei a un'argomentazione solida può comportare condanna alle spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende

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