Cassazione Civile, Ordinanza n. 27391/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, rileva che gli atti sono stati validamente notificati e che la rinuncia è stata sottoscritta personalmente dai ricorrenti; di conseguenza dichiara l’estinzione del processo e dispone l’integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1788/2017. Dal testo dell’ordinanza non emergono i fatti sostanziali della lite né i motivi di impugnazione originariamente dedotti. In sede di legittimità, tuttavia, le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e la controparte ha depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia; le dichiarazioni risultano notificate reciprocamente e la rinuncia agli atti è stata sottoscritta anche personalmente dai ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
- La validità della rinuncia richiede la notifica reciproca delle dichiarazioni e, ove necessario, la sottoscrizione personale della parte rinunciante.
- In presenza di rinuncia concordata dalle parti, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio e compensare integralmente le spese di lite secondo quanto richiesto dalle parti.
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