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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01376/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile in via immediata, perché proposto personalmente dal condannato senza la sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 6 maggio 2025. La Corte rileva tuttavia che, per effetto della legge n. 103 del 2017, non è più consentito all'imputato e, quindi, neppure al condannato, proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato senza tale requisito, la Suprema Corte ne dichiara l'inammissibilità de plano e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato secondo le regole speciali richiamate dal codice.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    L'atto di ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha escluso la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo il ministero difensivo tecnico.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato o dal condannato.
  • La mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione determina l'inammissibilità del gravame.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di forma legittima la declaratoria de plano da parte della Corte ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorra una specifica ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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