Sentenza del 28/02/2017 n. 909 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
I.R.P.E.F - Accertamento sintetico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica del reddito, ritenendo che l'Ufficio avesse considerato il suo tenore di vita senza tenere conto delle disponibilità finanziarie e delle entrate maturate nel tempo, idonee a giustificare la differenza tra il reddito dichiarato e le spese o gli indici di capacità contributiva rilevati. Tra tali elementi rientrano gli utili percepiti negli anni precedenti, la riunione dei redditi o delle disponibilità con il coniuge, lo svincolo di polizze assicurative e la riscossione di crediti pregressi.
La decisione
La decisione afferma che, nell'applicare l'accertamento sintetico, l'Ufficio non può limitarsi a rilevare l'apparente incoerenza tra reddito dichiarato e tenore di vita, ma deve valutare complessivamente tutti gli elementi concretamente idonei a spiegare tale scostamento. Devono quindi essere considerate anche disponibilità finanziarie formatesi in periodi precedenti o derivanti da fonti diverse dal reddito dell'anno accertato. L'accertamento è pertanto censurabile se omette una valutazione globale e ragionevole della situazione patrimoniale e familiare del contribuente.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. La sua applicazione richiede una valutazione complessiva della capacità contributiva, considerando anche le disponibilità finanziarie e patrimoniali già esistenti o acquisite in periodi diversi da quello oggetto di accertamento.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, lo scostamento tra reddito dichiarato e tenore di vita non è sufficiente, da solo, a dimostrare un maggior reddito imponibile.
- L'Amministrazione deve considerare tutte le fonti lecite di provvista finanziaria, comprese somme accumulate in anni precedenti, utili già percepiti, riscatti di polizze, riscossioni di crediti e disponibilità derivanti dal coniuge.
- Il contribuente deve fornire una spiegazione documentata dell'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese o gli investimenti contestati.
- La valutazione deve riguardare la situazione economica complessiva e non può concentrarsi esclusivamente sul reddito formalmente dichiarato nell'anno oggetto di controllo.
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