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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45679/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per lesioni aggravate (fatto di ottobre 2014). Razvan contestava la mancata ammissione di prove decisive (audizione di due testi) e lamentava incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa e la non prova dell'uso di strumento atto ad offendere; sosteneva che le testimonianze richieste sarebbero state pertinenti per dimostrare che non vi fu richiesta di falso incidente. Manolache deduceva il travisamento della prova in ordine alla sua presenza tra gli aggressori (contraddizioni tra deposizioni della persona offesa e della teste Popescu) e contestava l'applicazione della recidiva infraquinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto alla questione della rinnovazione istruttoria, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato l'esistenza di un quadro probatorio completo e la non decisività delle prove richieste; le valutazioni di attendibilità della persona offesa e delle altre fonti sono state ritenute adeguatamente motivate e insindacabili in sede di legittimità. Il vizio di "travisamento" lamentato da Manolache non è stato dimostrato in termini chiari e non controvertibili; la censura sulla recidiva è stata ritenuta generica e non fondata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; inoltre Razvan è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, con liquidazione demandata alla Corte d'Appello di Salerno.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale)

    La rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale; può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. La valutazione dell'incompletezza dell'istruttoria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e diventa incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 603/3-bis cod. proc. pen. (richiamato nella giurisprudenza)

    Richiamato per sottolineare la disciplina moderna della rinnovazione istruttoria e la particolare cautela nel disporla in appello.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudizio ricorda che le regole di attenuazione previste per certe dichiarazioni non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono, se ben motivate e con verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, fondare la responsabilità penale, pur richiedendo motivazione più penetrante.

  • art. 513 cod. proc. pen. (acquisizione di dichiarazioni di imputati o coimputati)

    Le dichiarazioni rese ex art. 513 possono costituire elemento di riscontro e convergenza con altre testimonianze, contribuendo alla valutazione complessiva del quadro probatorio.

  • art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen. (recidiva infraquinquennale)

    La recidiva infraquinquennale si integra se il nuovo delitto non colposo è commesso entro cinque anni dalla condanna precedente; la sua applicazione richiede prova temporale adeguata del precedente e del relativo giudizio.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la cassazione ha disposto la liquidazione secondo tali disposizioni.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: per ottenerla occorre dimostrare che l'istruttoria di primo grado sia incompleta e che le prove richieste siano decisive; la valutazione del giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e riscontrate, fondare una condanna; il giudice deve valutare credibilità e attendibilità in modo puntuale, e la mera indicazione di discrepanze marginali non è sufficiente a scalfire la decisione.
  • L'eccezione di 'travisamento della prova' richiede la dimostrazione di una difformità chiara, non opinabile, tra il contenuto reale della prova e l'uso che il giudice ne ha fatto; mere alternative interpretative non integrano il vizio.
  • La contestazione della recidiva richiede elementi temporali e documentali specifici: l'indicazione generica dell'epoca del precedente non è sufficiente per farne cadere l'applicazione.
  • In sede di legittimità la richiesta principale del ricorrente non può consistere in una semplice rivalutazione del materiale probatorio: la Cassazione non sostituisce la valutazione di merito se questa è logicamente motivata.

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