Sentenza del 20/07/2017 n. 35781 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni- sanzioni penali - Confisca del profitto o prezzo del reato - D.lgs. n. 158 del 2015 - Introduzione dell'art. 12 Bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Accordo fra contribuente ed erario per la rateizzazione del debito tributario - Preclusione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza del Tribunale di Macerata che aveva mantenuto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei suoi beni, sostenendo che l'accordo con l'Amministrazione finanziaria per il pagamento rateale del debito e il versamento di tre rate, pari complessivamente a 47.408,80 euro, avrebbero dovuto impedire o far cessare il sequestro. Deduceva inoltre l'assenza del pericolo di inadempimento, la carenza di motivazione, la sproporzione della misura e il rischio che il sequestro impedisse sia il pagamento del debito sia la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha stabilito che l'accordo di rateizzazione e i pagamenti in corso non impediscono l'adozione né il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, poiché la confisca prevista dall'art. 12-bis del D.lgs. n. 74 del 2000 è obbligatoria e il sequestro non richiede la prova di un concreto pericolo di dispersione dei beni. Tuttavia, il sequestro deve essere ridotto per le somme effettivamente pagate a titolo di imposta, per evitare una duplicazione sanzionatoria e un'ablazione superiore al profitto del reato. La richiesta di riduzione deve essere rivolta al Pubblico Ministero, documentando l'importo effettivamente imputabile alla sorte capitale, al netto di interessi e sanzioni.
Norme richiamate
Art. 10-bis del D.lgs. n. 74 del 2000
Disciplina il reato di omesso versamento delle ritenute certificate. Nel caso esaminato, il reato era riferito a ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti per un importo di 263.767,16 euro.
Art. 12-bis del D.lgs. n. 74 del 2000
"È sempre ordinata la confisca" e la confisca "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro"; "nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta".
La confisca del profitto o del valore corrispondente è obbligatoria. L'impegno al pagamento non impedisce il sequestro preventivo, che può essere mantenuto per garantire la confisca nel caso in cui il pagamento promesso non venga effettuato. La confisca definitiva non può però riguardare le somme effettivamente versate.
Art. 321, comma 2, c.p.p.
Consente il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca. Per il sequestro finalizzato alla confisca è sufficiente la confiscabilità astratta del bene; non occorre dimostrare uno specifico pericolo di dispersione o di aggravamento delle conseguenze del reato.
Art. 13 del D.lgs. n. 74 del 2000
Prevede, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, cause di non punibilità collegate all'integrale pagamento del debito tributario. La possibilità di accedere a tale beneficio non esclude il sequestro, poiché il pagamento può essere effettuato anche durante la permanenza del vincolo.
Art. 13-bis del D.lgs. n. 74 del 2000
È richiamato nel contesto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 158 del 2015 in materia di pagamento del debito tributario e conseguenze penali.
D.lgs. n. 158 del 2015
Ha introdotto l'art. 12-bis del D.lgs. n. 74 del 2000 e modificato la disciplina delle cause di non punibilità e del pagamento del debito tributario, senza eliminare la natura obbligatoria della confisca né rendere incompatibile il sequestro con la rateizzazione.
Massime di principio
- La rateizzazione del debito tributario o l'inizio dei pagamenti non impediscono, di regola, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei procedimenti per reati tributari.
- Per disporre il sequestro finalizzato alla confisca è normalmente sufficiente verificare che il bene sia astrattamente confiscabile; non è necessario dimostrare che il contribuente stia per disperdere i beni o che sia concretamente probabile l'inadempimento del piano di pagamento.
- Le somme effettivamente pagate a titolo di imposta devono essere scomputate dall'importo sequestrato o confiscabile, perché la misura non può produrre una duplicazione sanzionatoria né superare il profitto effettivo del reato.
- La riduzione del sequestro non opera automaticamente sulla base della semplice esistenza di un piano rateale: il contribuente deve documentare i versamenti e la loro imputazione alla sorte capitale, distinguendola da interessi e sanzioni.
- La richiesta di revoca o riduzione parziale deve essere presentata al Pubblico Ministero; il giudice del riesame può intervenire solo quando la quantificazione sia immediatamente desumibile dagli atti, non essendo normalmente dotato di poteri istruttori contabili.
- Il pagamento integrale del debito può consentire l'applicazione delle cause di non punibilità previste dalla legge, ma tale eventuale beneficio penale è distinto dalla misura cautelare reale, che può restare operativa fino alla verifica dei pagamenti.
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