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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29084/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso con cui l’amministrazione finanziaria ha contestato, per l’anno d’imposta 2006, l’omessa ritenuta IRPEF sui maggiori utili extracontabili ritenuti distribuiti a un socio di una società a ristretta base, a seguito di un precedente accertamento che aveva rideterminato il reddito imponibile della società. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo da un lato che l’accertamento presupposto fosse stato in parte già ridotto in altro giudizio e, dall’altro, che la pretesa sulla ritenuta fosse fondata su una presunzione di secondo grado non adeguatamente sorretta. In appello l’ufficio ha insistito sulla legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base; la CTR ha accolto solo in parte l’appello, richiamando però in modo molto sintetico e sostanzialmente adesivo la precedente decisione di primo grado resa in altro giudizio sul presupposto IRES. In cassazione l’ufficio ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, lamentando che il giudice di appello avesse richiamato la sentenza precedente senza riportarne i passaggi e senza spiegare il percorso logico seguito; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla sospensione per pregiudizialità, sostenendo che l’accertamento societario IRES fosse ancora sub iudice e quindi non potesse fondare la decisione sul recupero IRPEF.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente: il giudice di appello si era limitato ad affermare che la decisione resa in altro giudizio "influisce" sulla causa e che non poteva non esserne tenuto conto per la quantificazione dei ricavi, senza esporre in modo chiaro e autonomo le ragioni dell’accoglimento parziale dell’appello e senza rendere percepibile l’iter logico decisorio. È stato quindi accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza è stata prospettata come vizio processuale derivante da motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della decisione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente più censure di mera insufficienza o contraddittorietà

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve esistere in termini costituzionalmente apprezzabili; la sua mancanza o apparenza integra vizio rilevabile in cassazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla se manca o è solo apparente la motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito del contenuto motivazionale della sentenza

  • artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del D.Lgs. 546/1992

    richiamati quali norme sul processo tributario e sulla struttura della decisione del giudice tributario

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità, motivo poi assorbito

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti di un giudizio ancora pendente sul medesimo presupposto

  • artt. 1 e 49 del D.Lgs. 546/1992

    richiamati nel secondo motivo come norme del processo tributario rilevanti per la questione della sospensione

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello rende percepibile, con autonoma valutazione critica, le ragioni della decisione e il percorso logico seguito, non essendo sufficiente un richiamo apodittico a una precedente sentenza.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione del "minimo costituzionale" della motivazione, ossia mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddizione o incomprensibilità obiettiva.
  • La sentenza di appello è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e costringe l’interprete a integrarla con congetture estranee al testo.
  • Il giudice d’appello deve confrontarsi con i motivi di impugnazione e spiegare le ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado; un mero rinvio adesivo a una decisione resa in altro giudizio non soddisfa tale onere se non chiarisce perché quelle argomentazioni siano condivise nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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