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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11466/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di applicazione del c.d. redditometro. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, da un lato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, dall'altro, l'omesso esame di fatti storici decisivi. Nel merito delle doglianze, ha riproposto questioni già sottoposte al giudice di merito, tra cui asserita decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo per tardiva notifica, mancata allegazione della delega di firma all'avviso, mancato contraddittorio endoprocedimentale e cattiva applicazione delle regole probatorie negli accertamenti standardizzati. La Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e vizio motivazionale senza indicare puntualmente le norme violate né il fatto storico decisivo omesso, e che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. risultava comunque precluso dalla doppia conforme. Ha inoltre osservato che il ricorso si limitava a riprodurre pedissequamente i motivi d'appello senza una chiara esposizione dei fatti di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi per commistione di censure eterogenee, per difetto di specificità e per mancata indicazione del fatto storico decisivo; ha inoltre ricordato che, essendo la sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme. In ogni caso, ha affermato che la decisione della CTR era corretta anche nel merito: la notifica non era tardiva per effetto della scissione soggettiva degli effetti della notificazione; la delega di firma non doveva essere allegata all'atto, essendo sufficiente la sua esistenza e, se contestata, la sua produzione in giudizio; il contraddittorio endoprocedimentale non era necessario negli accertamenti a tavolino; l'accertamento redditometrico era stato gestito coerentemente con i principi sull'onere della prova, gravando sul contribuente la prova contraria rispetto alle risultanze dell'istruttoria dell'Ufficio. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate; non è sufficiente una generica doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo richiede la precisa individuazione del fatto storico omesso; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è precluso se le decisioni di merito sono fondate sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclude la proposizione del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di appello che conferma quella di primo grado quando le due decisioni siano fondate sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    La disciplina della doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione notificata dal 11 settembre 2012.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa, necessaria a consentire alla Corte la cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia senza ricorso ad elementi esterni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti del rigetto, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo la denuncia di violazione di legge e il vizio di omesso esame di fatto decisivo, lasciando alla Corte il compito di selezionare e qualificare d'ufficio le singole censure.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo omesso e non è proponibile contro una sentenza di appello confermativa di quella di primo grado quando ricorra la c.d. doppia conforme.
  • Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti di causa e non può limitarsi alla riproposizione pedissequa delle argomentazioni già svolte nei gradi di merito.
  • In tema di accertamento tributario standardizzato, l'Ufficio può fondare l'atto sulle risultanze degli standard, ma il contribuente conserva l'onere di fornire la prova contraria mediante elementi idonei a giustificare lo scostamento del reddito dichiarato.
  • La delega di firma dell'atto impositivo non deve essere necessariamente allegata all'avviso, essendo sufficiente la sua esistenza e la sua produzione in giudizio in caso di contestazione.
  • Negli accertamenti cd. a tavolino non sussiste, secondo l'orientamento richiamato, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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