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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del Verbale di ritiro cautelare ex art. 39 TULPS di armi e munizioni, redatto il 18 dicembre 2025 ed avente ad oggetto il ritiro, in danno del ricorrente, di armi legittimamente detenute in virtù di licenza di polizia per la detenzione e porto di armi - tipo Guardie Giurate -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- in data 8 agosto 2025; - di qualsivoglia altro provvedimento, esplicito o implicito, di data e tenore sconosciuti, che hanno determinato il ritiro cautelativo, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. di armi e munizioni nonché di ogni altro atto connesso, presupposto (ivi inclusa la nota di trasmissione del verbale di ritiro alla Prefettura a cura della stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- e recante prot.-OMISSIS- del 18 dicembre 2025, o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, ivi compreso, ove esistente, ogni atto tecnico ed istruttorio, con riserva, ove occorra e resi noti, di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il verbale del 18 dicembre 2025 con cui una Stazione dei Carabinieri ha disposto il ritiro cautelare di armi e munizioni legittimamente detenute in forza di una licenza di polizia rilasciata l'8 agosto 2025, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la nota di trasmissione del verbale alla Prefettura. Dal fascicolo d'ufficio e dagli atti impugnati il TAR ha rilevato che non risultano sufficientemente chiare le ragioni, i fatti e le condotte contestati al ricorrente posti a fondamento del ritiro cautelare. Il giudice ha inoltre precisato, in linea di principio, che la pendenza di un'indagine penale limita l'accesso soltanto agli atti sequestrati e a quelli coperti dal segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p., non anche agli atti amministrativi relativi ad attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso l'istanza cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della Stazione dei Carabinieri competente, che dovrà depositare entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza una relazione sintetica e la documentazione eventualmente esistente sui fatti e sulle condotte contestati al ricorrente, in relazione ai quali è stato disposto il ritiro delle armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 TULPS. L'acquisizione dovrà rispettare le esigenze di riservatezza e segretezza derivanti da eventuali indagini penali ex art. 329 c.p.p. Il deposito dovrà avvenire telematicamente secondo le regole del PAT; per documenti riservati l'amministrazione potrà trasmetterli in forma cartacea e chiederne l'acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    La disposizione costituisce la base normativa del ritiro cautelare di armi e munizioni, ma l'ordinanza rileva che, allo stato degli atti, non sono sufficientemente chiare le ragioni fattuali e le condotte poste a fondamento dell'esercizio del potere.

  • art. 329 c.p.p.

    Il segreto investigativo può giustificare la limitazione dell'accesso agli atti coperti dal segreto e agli atti sequestrati; non impedisce in via generale l'accesso agli atti amministrativi concernenti vigilanza, controllo e accertamento di illeciti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare, nell'ambito della quale il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori prima di decidere.

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    Consente, per documenti riservati, il deposito o l'acquisizione in forma cartacea con protocollazione manuale e conservazione secondo modalità adeguate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Prima di decidere un'istanza cautelare contro un ritiro cautelare di armi ai sensi dell'art. 39 TULPS, il giudice può disporre un'apposita istruttoria quando dagli atti non risultino chiaramente i fatti e le condotte che hanno fondato l'esercizio del potere amministrativo.
  • La pendenza di un'indagine penale non esclude in modo generalizzato l'accesso agli atti amministrativi: la preclusione riguarda gli atti sequestrati e quelli coperti dal segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p., non gli atti relativi alle attività amministrative di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti.
  • L'esigenza di riservatezza connessa a indagini investigative deve essere salvaguardata anche nell'esecuzione degli ordini istruttori del giudice amministrativo, senza estendersi oltre gli atti effettivamente coperti da segreto o sottoposti a sequestro.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaIstruttoria processualeAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

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