Sentenza del 24/03/2017 n. 7645 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria comunicatale il 4 marzo 2008, fondata su cartelle relative a tributi non pagati dal 2004 al 2006. Ha dedotto: la mancata contestazione, da parte di Equitalia, di alcuni vizi delle cartelle, tra cui la mancata sottoscrizione, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e l'irregolarità della notificazione; l'inesistenza o invalidità delle notifiche effettuate per posta ordinaria senza relata; l'assenza di termini per impugnare l'iscrizione ipotecaria; e l'illegittimità dell'ipoteca perché iscritta su beni costituiti in fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le cartelle erano state regolarmente notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che, non essendo state tempestivamente contestate, erano divenute definitive. Di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non per vizi delle cartelle presupposte. La mancata sottoscrizione del funzionario non determinava l'invalidità della cartella quando l'atto era comunque riconducibile all'amministrazione; inoltre, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava nullità per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. La doglianza relativa al fondo patrimoniale era stata proposta tardivamente in appello ed era comunque priva di prova circa l'effettiva inclusione dei beni nell'ipoteca. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.200 euro, oltre accessori, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c. nella versione previgente alla legge n. 69 del 2009
La mancata contestazione di Equitalia circa la definitività delle cartelle non equivaleva ad ammissione dei loro asseriti vizi. I fatti posti a fondamento delle eccezioni dovevano essere provati dalla contribuente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La cartella di pagamento non deve necessariamente contenere la sottoscrizione autografa del funzionario, purché sia certa la riferibilità dell'atto all'autorità amministrativa competente.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella legge n. 31 del 2008
La cartella di pagamento contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. [...] La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.
L'indicazione del responsabile del procedimento è richiesta a pena di nullità soltanto per i ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008. Per i ruoli anteriori, l'omissione non invalida la cartella.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità la notifica si perfeziona con la ricezione e non è necessaria una relata separata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21
L'iscrizione ipotecaria è un atto impugnabile nel processo tributario, ma l'impugnazione deve rispettare la natura impugnatoria del giudizio e non può essere utilizzata per rimettere in discussione cartelle ormai definitive.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
In appello non possono essere introdotte nuove domande o eccezioni. La questione relativa al fondo patrimoniale, proposta per la prima volta in appello, era quindi inammissibile.
Codice civile, artt. 169 e 170
La tutela dei beni costituiti in fondo patrimoniale può rilevare contro l'iscrizione ipotecaria, ma deve essere dedotta tempestivamente come vizio proprio dell'iscrizione e deve essere provata l'effettiva appartenenza dei beni al fondo e la ricorrenza dei presupposti di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando si impugna un'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle già regolarmente notificate e non contestate, non è normalmente possibile far valere per la prima volta i vizi delle cartelle: occorre concentrarsi sui vizi propri dell'iscrizione ipotecaria.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica separata, se l'avviso documenta la ricezione da parte del destinatario.
- L'assenza della firma autografa del funzionario non rende automaticamente nulla la cartella, se l'atto è riconducibile con certezza all'amministrazione competente.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata in base alla data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008 tale omissione non determina nullità.
- Le eccezioni relative a beni costituiti in fondo patrimoniale devono essere formulate già nel ricorso introduttivo contro l'iscrizione ipotecaria, corredandole della prova documentale dell'inclusione dei beni nel fondo.
- Nel processo tributario il contribuente deve provare i fatti costitutivi delle proprie eccezioni; il semplice silenzio o la mancata contestazione dell'agente della riscossione non costituisce automaticamente ammissione.
- La tempestività dell'impugnazione e la corretta individuazione dei motivi sono essenziali: il processo tributario non consente di recuperare, contro un atto successivo, contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente all'atto presupposto.
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