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Sentenza

Sentenza n. 12039/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 24408/2022 del 12.12.2022, portante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 3 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2016-A-000139 del 10.5.2016, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all’annualità 2015; (ii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2017-A-000193 del 28.4.2017, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all’annualità 2016; (iii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2018-A-000228 del 27.4.2018, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all’annualità 2017; (iv) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2019-A-000244 del 30.4.2019, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all’annualità 2018; (v) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022, con la quale sono stati certificati i dati risultanti nell’Allegato A al Decreto provinciale in contestazione; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 11.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sidem S.p.A. il 27/9/2023: A) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 10686 del 15.6.2023, portante la nuova determinazione dell''importo richiesto a titolo di “payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed i relativi Allegati ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresa la Determinazione, non cognita, assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.6.2023, con la quale sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli acquisti di dispositivi medici effettuati relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli allegati ad essa acclusi; B) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 24408/2022 del 12.12.2022, portante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2016-A-000139 del 10.5.2016, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2015; (ii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2017-A-000193 del 28.4.2017, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2016; (iii) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2018-A-000228 del 27.4.2018, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2017; (iv) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2019-A-000244 del 30.4.2019, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all''annualità 2018; (v) la Determinazione non cognita assunta dal D.G. dell''Azienda Sanitaria dell''Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022, con la quale sono stati certificati i dati risultanti nell''Allegato A al Decreto provinciale in contestazione; C) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202308284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e provinciali di determinazione del fatturato e dell'importo dovuto a titolo di payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali e il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti ministeriali e provinciali relativi al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti di certificazione e ricognizione dei fatturati. Nel corso del giudizio ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l'art. 7 d.l. 95/2025, in conseguenza del pagamento dell'importo ridotto previsto dalla nuova disciplina.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l'art. 7 d.l. 95/2025 prevede la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa solo dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento con cui è accertato l'avvenuto versamento dell'importo ridotto. Poiché soltanto la Provincia Autonoma di Bolzano ha dichiarato l'avvenuto versamento dell'importo dovuto, il giudizio è stato dichiarato cessato nei rapporti con tale Provincia. Quanto alle altre parti, la dichiarazione di avvenuto pagamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerta l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto; la mera dichiarazione di pagamento, in assenza di tale comunicazione, determina invece la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici oggetto dei ricorsi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento della camera di consiglio mediante videoconferenza.

Massime di principio

  • Nei giudizi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 presuppone che l'amministrazione competente comunichi al TAR il provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto.
  • Quando il pagamento dell'importo dovuto fa venir meno l'interesse alla decisione, ma non ricorrono le condizioni formali previste dalla legge per la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto nei rapporti processuali rispetto ai quali sia stato comunicato l'accertamento amministrativo del pagamento; per le altre parti il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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