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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24211/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di energia elettrica. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per asserita lesione del diritto di difesa, sostenendo che la modifica del luogo del fatto nel capo di imputazione fosse tardiva e integrasse un mutamento del fatto ex art. 521 c.p.p. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, contestando l'accertamento degli elementi essenziali del furto di energia elettrica e, in particolare, la quantificazione dei kWh sottratti indicata nell'imputazione. Con il terzo motivo invocava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che ne ricorressero i presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la modifica del locus commissi delicti non comportava, nel caso concreto, una diversità del fatto rilevante ex art. 521 c.p.p., anche in ragione della concreta possibilità di difesa dell'imputato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non risultava specificamente devoluto in appello, sicché non poteva essere proposto per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, essendo stata correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto in ragione della pena edittale prevista per il furto pluriaggravato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, quale reato base oggetto della condanna confermata.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Aggravanti contestate e riconosciute in relazione al furto.

  • art. 521 c.p.p.

    Il mutamento del fatto rilevante non si identifica con la mera modifica del luogo del fatto, ove l'imputato abbia comunque potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'imputazione.

  • art. 522 c.p.p.

    La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza va valutata in modo sostanziale, non mediante confronto meramente letterale tra contestazione e decisione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Non sono deducibili in cassazione questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente esclusa in ragione della pena edittale prevista per il furto pluriaggravato.

Massime di principio

  • Ai fini del principio di correlazione tra accusa e sentenza, rileva solo il mutamento radicale degli elementi essenziali del fatto, tale da determinare un reale pregiudizio del diritto di difesa; non è sufficiente una modifica meramente descrittiva o del luogo del commesso reato se l'imputato ha potuto difendersi sul fatto storico contestato.
  • La verifica della violazione dell'art. 521 c.p.p. deve essere sostanziale e non meramente letterale: conta se, nel corso del processo, l'imputato abbia avuto concreta possibilità di interloquire sul novum fattuale.
  • In cassazione non possono essere dedotte censure su questioni che il giudice di appello non ha esaminato perché non devolute con specificità nei motivi di impugnazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se formalmente prospetta un vizio di legge o di motivazione.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando risulti incompatibile con il trattamento edittale e con la gravità del fatto come delineato dalla contestazione e dalla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della provaNullità processuale

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