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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20751/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da due atti del 2008 relativi a una quota di immobile in comproprietà tra coniugi: il primo atto non sarebbe stato perfezionato per la mancata partecipazione di una comproprietaria; il secondo, intervenuto poche settimane dopo, aveva trasferito la quota dell'altro comproprietario ed era stato trascritto. L'originario attore ha chiesto di far dichiarare la simulazione assoluta del secondo atto, sostenendo che il prezzo non fosse stato pagato e che quindi l'atto non avesse prodotto effetti; in subordine, ne ha dedotto la nullità come donazione dissimulata priva delle forme richieste; ulteriormente, ha invocato l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. per pregiudizio alle proprie ragioni. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sulla simulazione e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il mancato pagamento integrasse simulazione assoluta e non relativa; 2) travisamento di prova documentale e violazione delle norme sulla donazione, sostenendo che la domanda di nullità per carenza delle forme fosse già stata proposta in primo grado e che il giudice dovesse comunque rilevare d'ufficio la validità della donazione dissimulata; 3) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., deducendo l'erronea esclusione dell'azione revocatoria e il malgoverno delle regole sull'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo frammentario, senza una sufficiente esposizione del fatto ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c.; inoltre, i primi due motivi erano comunque inammissibili perché la Corte d'appello aveva escluso in fatto la simulazione assoluta e aveva ricondotto la vicenda, al più, a una simulazione relativa con donazione dissimulata, valutazione riservata al giudice di merito. I motivi secondo e terzo sono stati giudicati anche inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e non rispettavano l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore o del soggetto pregiudicato.

  • art. 1415 c.c.

    evocato dal ricorrente in relazione agli effetti della simulazione e alla loro opponibilità ai terzi.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché richiedeva una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel contestare l'asserita tardività della domanda di nullità proposta in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha però escluso che le censure fossero ammissibilmente formulate nei rispettivi vizi dedotti.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ha fondato l'inammissibilità sul difetto di esposizione sommaria del fatto e sulla mancata specifica indicazione/trascrizione degli atti e documenti posti a base dei motivi.

  • art. 782 c.c.

    richiamato per la disciplina formale della donazione, evocata dal ricorrente come tema di nullità del negozio dissimulato.

  • art. 1428 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma senza un'autonoma trattazione nel merito da parte della Corte.

  • art. 48, comma 1, L. 16 febbraio 1913, n. 89

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle formalità dell'atto pubblico notarile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non contiene un'esposizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale e non consente alla Corte di comprendere immediatamente il contesto della censura.
  • La deduzione di simulazione assoluta o relativa attiene alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove: se il giudice di merito ha escluso la simulazione assoluta e ricondotto la vicenda a una diversa qualificazione della fattispecie, la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La qualificazione di un trasferimento oneroso come donazione dissimulata implica che il trasferimento produca effetti giuridici, mentre la nullità per difetto di forma richiede la specifica deduzione e devoluzione della relativa domanda, non potendo essere introdotta per la prima volta in appello.
  • Le censure che si fondano su documenti o atti processuali devono rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366 n. 6 c.p.c., con trascrizione o precisa localizzazione del contenuto rilevante e della sede di produzione o formazione dell'atto.
  • L'azione revocatoria ordinaria e la ripartizione dell'onere probatorio non possono essere invocate in cassazione per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio, che resta riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneNullitàOnere della prova

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