Sentenza n. 1284/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 18/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 18 ottobre 2025, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la dichiarazione dell'obbligo di provvedere sull'istanza relativa al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell'appuntamento, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l'Ambasciata d'Italia in Islamabad ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale adempimento soddisfacesse la pretesa fatta valere in giudizio e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto e la conseguente attivazione del procedimento possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio promosso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta un comportamento che realizza integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell'istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento dell'amministrazione, qualora questa abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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