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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit 1) der Abbruchverfügung der Gemeinde Eppan an der Weinstraße vom 20.11.2025, erhalten am 01.12.2025, mit Betreff „Anordnung vom 20.11.2025 – Verfügung zum Abbruch und zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes betreffend das widerrechtlich errichtete Einfahrt- und Eingangtor auf der Bp. 485 und den Gp.en 701, 6132/1 K.G. Eppan.“ 2) aller vorbereitenden, den angefochtenen Maßnahmenvorangehenden, ihnen nachfolgenden oder sonstwie mit ihnen zusammenhängenden Akte, auch wenn sie nicht namentlich erwähnt sind.

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonoma per la Provincia di BolzanoOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine comunale di demolizione e ripristino relativo a un cancello carrabile e d’ingresso realizzato senza progetto autorizzato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario destinatario)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha impugnato l’ordine comunale di demolizione e ripristino del 20 novembre 2025, deducendo l’illegittimità dell’atto e chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso nel merito. Il provvedimento cautelare riguarda un cancello carrabile e d’ingresso realizzato senza progetto autorizzato su particelle catastali site nel Comune di Appiano sulla Strada del Vino. È presente una parte controinteressata costituita in giudizio.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso provvisoriamente l’efficacia dell’ordine di demolizione e ripristino fino alla decisione sul merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, affermando che, trattandosi di un ordine di demolizione e ripristino relativo a un’opera realizzata senza progetto autorizzato, il danno grave e irreparabile è in re ipsa. La decisione non definisce il merito della legittimità dell’ordine, per il quale è stata fissata la discussione all’udienza del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto un ordine di demolizione e ripristino, il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare può essere ritenuto sussistente in re ipsa in ragione dell’immediata esecuzione della misura demolitoria.
  • L’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione non anticipano la decisione sulla legittimità dell’atto, che resta demandata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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