Ordinanza n. 17/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit 1) der Abbruchverfügung der Gemeinde Eppan an der Weinstraße vom 20.11.2025, erhalten am 01.12.2025, mit Betreff „Anordnung vom 20.11.2025 – Verfügung zum Abbruch und zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes betreffend das widerrechtlich errichtete Einfahrt- und Eingangtor auf der Bp. 485 und den Gp.en 701, 6132/1 K.G. Eppan.“ 2) aller vorbereitenden, den angefochtenen Maßnahmenvorangehenden, ihnen nachfolgenden oder sonstwie mit ihnen zusammenhängenden Akte, auch wenn sie nicht namentlich erwähnt sind.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine comunale di demolizione e ripristino relativo a un cancello carrabile e d’ingresso realizzato senza progetto autorizzato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario destinatario)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha impugnato l’ordine comunale di demolizione e ripristino del 20 novembre 2025, deducendo l’illegittimità dell’atto e chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso nel merito. Il provvedimento cautelare riguarda un cancello carrabile e d’ingresso realizzato senza progetto autorizzato su particelle catastali site nel Comune di Appiano sulla Strada del Vino. È presente una parte controinteressata costituita in giudizio.
La decisione
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso provvisoriamente l’efficacia dell’ordine di demolizione e ripristino fino alla decisione sul merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, affermando che, trattandosi di un ordine di demolizione e ripristino relativo a un’opera realizzata senza progetto autorizzato, il danno grave e irreparabile è in re ipsa. La decisione non definisce il merito della legittimità dell’ordine, per il quale è stata fissata la discussione all’udienza del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto un ordine di demolizione e ripristino, il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare può essere ritenuto sussistente in re ipsa in ragione dell’immediata esecuzione della misura demolitoria.
- L’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione non anticipano la decisione sulla legittimità dell’atto, che resta demandata alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →