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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento disciplinare di corpo di un “1 giorno di consegna” irrogato al Lgt. -OMISSIS- in data 29 novembre 2023; - del silenzio rigetto serbato dall’amministrazione sul ricorso gerarchico presentato in data 29 dicembre 2023 avverso la sanzione di cui sopra; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale allo stato non conosciuto e comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso;

Giustizia amministrativa202400723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo irrogata per non avere garantito il corretto assetto formale del personale del contingente durante un servizio di ordine pubblico presso un centro di permanenza per i rimpatri, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Con il primo motivo ha dedotto violazione del d.P.R. 90/2010, della legge n. 241/1990, dei principi di legalità, tipicità, imparzialità e buon andamento, dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento, difetto di presupposti e travisamento dei fatti. Ha contestato la carenza dell’istruttoria, l’errore nella data del servizio, l’assenza di riscontri probatori autonomi, la difformità tra il rapporto disciplinare e le relazioni di servizio, nonché l’erronea qualificazione delle condotte relative all’abbigliamento, alle posture e all’impiego del personale. Ha inoltre sostenuto che non fosse stata dimostrata la violazione degli artt. 719 e 725 d.P.R. 90/2010 né una lesione dell’efficienza del servizio o del prestigio dell’amministrazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio di imparzialità, dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento e violazione del ne bis in idem, assumendo di avere già ricevuto un richiamo orale per i medesimi fatti. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento e violazione delle norme del d.P.R. 90/2010, anche per il superamento del termine di novanta giorni di conclusione del procedimento disciplinare.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondate e assorbenti le censure del primo motivo. Il rapporto dell’ufficiale generale, pur richiamando l’art. 1397, comma 1, d.lgs. 66/2010, non indicava con chiarezza e concisione gli elementi obiettivi necessari a configurare esattamente l’infrazione, come richiesto dal comma 2 della medesima disposizione. Esso descriveva genericamente l’assetto del personale, l’abbigliamento, il parcheggio del mezzo e le condotte dei militari, ma non chiariva quale specifica violazione disciplinare fosse stata commessa né quali iniziative fossero richieste al destinatario. La successiva contestazione degli addebiti e il provvedimento sanzionatorio non esplicitavano in che modo la condotta avesse leso il prestigio del corpo, compromesso lo spirito di corpo o violato i doveri di controllo del responsabile del contingente ai sensi degli artt. 719 e 725 d.P.R. 90/2010. La motivazione risultava quindi generica e non sorretta da una meticolosa attività istruttoria, anche se l’errore relativo alla data del servizio è stato considerato scusabile. Il silenzio sul ricorso gerarchico vale come rigetto ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 1199/1971, ma non colma le carenze del procedimento e della motivazione. Il TAR ha pertanto annullato sia la sanzione disciplinare sia il silenzio-rigetto, assorbendo gli ulteriori motivi, e ha condannato l’amministrazione al pagamento di euro 2.000 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1397, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010

    Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l’infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.

    Il rapporto disciplinare deve contenere una descrizione chiara, concisa e obiettiva dei fatti, sufficiente a configurare esattamente l’infrazione; una rappresentazione generica non consente di fondare validamente il successivo procedimento sanzionatorio.

  • artt. 719 e 725 d.P.R. 90/2010

    La contestazione deve spiegare concretamente in che modo la condotta abbia leso lo spirito di corpo o violato i doveri di controllo e responsabilità del comandante sul personale affidato; il mero richiamo generico alle disposizioni non è sufficiente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento disciplinare deve essere adeguatamente motivato, indicando i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il percorso logico che conducono all’irrogazione della sanzione.

  • art. 6 d.P.R. 1199/1971

    Il silenzio serbato sull’istanza di ricorso gerarchico vale come rigetto, ma non sostituisce né sana l’istruttoria e la motivazione carenti del provvedimento disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il rapporto disciplinare militare deve indicare con chiarezza, concisione e obiettività tutti gli elementi di fatto necessari a configurare esattamente l’infrazione; la mera descrizione generica di una situazione o di un comportamento non è sufficiente a fondare la sanzione.
  • Quando la sanzione disciplinare è ricondotta alla violazione di specifici doveri di servizio, il provvedimento deve spiegare concretamente il nesso tra i fatti accertati e la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla disposizione violata.
  • L’ampia discrezionalità dell’amministrazione militare nell’esercizio del potere disciplinare non esclude l’obbligo di un’istruttoria accurata e di una motivazione intelligibile, fondata su elementi di fatto obiettivi e verificati.
  • Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico produce l’effetto processuale previsto dalla legge, ma non sana le carenze originarie del rapporto disciplinare, dell’istruttoria o della motivazione della sanzione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàSilenzio della pubblica amministrazione

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