Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34308/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società, di un'iscrizione ipotecaria fondata su più cartelle di pagamento, tra cui una relativa all'IVA 2004. In appello la contribuente ha dedotto, per quanto ancora rilevante, l'inesistenza/irregolarità della notifica di quella cartella, sostenendo che fosse stata eseguita con il rito dell'irreperibilità assoluta pur in mancanza delle condizioni per applicarlo. L'agente della riscossione ha resistito producendo documentazione attestante le notifiche. In cassazione l'agente ha proposto un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del DPR n. 602/1973: secondo il ricorrente la CTR avrebbe erroneamente ritenuto irrituale la notifica e, inoltre, avrebbe dovuto essere proposta querela di falso per contestare il contenuto della relata di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha condiviso la valutazione della CTR, che aveva ritenuto insufficiente l'attività svolta dal notificatore e aveva escluso che la fattispecie integrasse irreperibilità assoluta: dalla sequenza temporale degli atti risultava, infatti, che la società era stata reperibile allo stesso indirizzo pochi giorni prima e nuovamente poco dopo la notifica contestata. In tale situazione la notifica andava ricondotta all'irreperibilità relativa, con conseguente onere per il notificatore di svolgere idonee ricerche sulla reperibilità del destinatario, onere non assolto. La Corte ha poi escluso che venisse in rilievo la contestazione del contenuto della relata o la necessità di querela di falso, perché il giudizio si era fondato sulla verifica della sufficienza delle ricerche effettuate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la Corte ne fa applicazione nel senso che, fuori dai casi di irreperibilità assoluta, il notificatore deve svolgere ricerche adeguate sulla reperibilità del destinatario prima del deposito presso la casa comunale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato dalla ricorrente per censurare la decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la notificazione della cartella avviene con deposito presso la casa comunale, la legittimità della procedura dipende dalla concreta sussistenza dei presupposti dell'irreperibilità assoluta; se gli atti mostrano una reperibilità del destinatario in un arco temporale prossimo, la fattispecie è più correttamente riconducibile all'irreperibilità relativa.
  • In caso di irreperibilità relativa, il notificatore deve compiere ricerche effettive e adeguate per verificare la reperibilità del destinatario; la semplice attestazione formale non basta se le circostanze di causa rendono non credibile l'assenza di tali verifiche.
  • La contestazione dell'irregolarità della notifica può essere decisa mediante valutazione della sufficienza delle ricerche svolte e delle risultanze istruttorie, senza che sia sempre necessario investire il contenuto della relata con querela di falso, quando non si censuri la veridicità intrinseca dell'atto ma la congruità delle operazioni di notificazione.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniRiscossioneTitolo esecutivo
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.