Sentenza n. 1222/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'Ufficio anagrafe alla costituzione di due distinti stati di famiglia presso il medesimo immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui era stata respinta l'istanza di costituzione di due distinti stati di famiglia presso il medesimo indirizzo. Ha chiesto, oltre all'annullamento del diniego, l'accertamento dell'obbligo del Comune di rettificare le risultanze anagrafiche e di costituire i due distinti stati di famiglia, nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del diniego e dei suoi riflessi sulla domanda di Assegno di Inclusione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Il giudice ha individuato il petitum sostanziale nelle domande relative alla corretta iscrizione anagrafica della consistenza del nucleo familiare, qualificando la posizione fatta valere come diritto soggettivo perfetto. L'attività dell'ufficiale d'anagrafe è stata ritenuta vincolata e meramente certificativa, poiché le norme disciplinano i presupposti delle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni senza attribuire all'amministrazione un potere discrezionale o idoneo a degradare i diritti soggettivi. È stata quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, presso il quale il giudizio può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate. È stata inoltre respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo la manifesta inammissibilità del ricorso equiparabile alla manifesta infondatezza prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 223/1989
norme di relazione che disciplinano rapporti intersoggettivi
La disciplina anagrafica regola rapporti intersoggettivi e non attribuisce all'amministrazione un potere idoneo a degradare i diritti soggettivi; l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è vincolata e meramente certificativa.
art. 11 c.p.a.
La declaratoria di difetto di giurisdizione consente alla parte di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La manifesta inammissibilità del ricorso è stata equiparata alla manifesta infondatezza rilevante ai fini del rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Le controversie relative all'iscrizione, alla mutazione e alla cancellazione nei registri anagrafici della popolazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano un diritto soggettivo alla corretta rappresentazione anagrafica della consistenza del nucleo familiare.
- L'attività dell'ufficiale d'anagrafe è vincolata e meramente certificativa: l'amministrazione deve accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, senza esercitare discrezionalità amministrativa né disporre di un potere di degradazione dei diritti soggettivi.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, ossia alla natura effettiva della posizione giuridica dedotta e al contenuto sostanziale della domanda, non alla qualificazione formale prospettata dalla parte.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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