Cassazione Civile, Ordinanza n. 10334/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo della dichiarazione IVA di una società poi cessata e cancellata dal registro delle imprese. L'amministrazione finanziaria aveva iscritto a ruolo IVA non versata per oltre due milioni di euro e sanzioni di pari importo; in appello la pretesa sanzionatoria era stata ridotta, con applicazione della sanzione nella misura del 30% dell'imposta non versata. Successivamente, in sede di ottemperanza, i successori della società sostenevano che la sentenza passata in giudicato avesse annullato integralmente la cartella e che, quindi, l'Agenzia dovesse procedere a una nuova iscrizione a ruolo per la sanzione ridotta, previa cancellazione dell'ipoteca, mentre l'Ufficio aveva eseguito solo uno sgravio parziale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza aveva travalicato i limiti del giudicato, reinterpretando erroneamente la sentenza definitiva e trasformando il giudizio di ottemperanza in una nuova sede di riesame del merito. I resistenti eccepivano l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che si trattasse di censure di merito sulla natura novativa della condanna sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondata l'eccezione di inammissibilità e fondato il motivo nel merito. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza ha carattere chiuso e consente solo di interpretare e rendere effettivo il contenuto del giudicato, non di attribuire diritti nuovi o di negare il diritto già riconosciuto dalla sentenza da eseguire. Nel caso concreto, la CTR aveva oltrepassato tali limiti, esaminando una questione deducibile solo nel giudizio di merito sulla cartella e giungendo di fatto a pretermettere il dictum della sentenza d'appello passata in giudicato, che aveva comunque applicato le sanzioni ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso dei contribuenti per difetto di interesse a proporre l'ottemperanza rispetto a una sentenza a loro sfavorevole. Il ricorso incidentale sui profili di spese è stato assorbito. Spese del giudizio di legittimità poste a carico dei resistenti, con compensazione di quelle del grado di merito.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza può denunciare non solo la violazione delle norme proprie di tale giudizio, ma anche ogni error in procedendo, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e rendere effettivo il giudicato.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione all'esecuzione della pretesa fiscale e agli effetti dello sgravio e dell'ipoteca.
art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato quale base per la rideterminazione della sanzione nella misura del 30 per cento dell'imposta non versata.
art. 73 d.P.R. n. 600 del 1973
Indicata come disposizione in base alla quale era stato effettuato il controllo della dichiarazione IVA della società.
art. 44 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamata nell'originaria iscrizione a ruolo per la sanzione connessa all'omesso versamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per osservare che la qualificazione del vizio come error in iudicando o in procedendo è irrilevante se la censura investe il difettoso esercizio del potere di interpretare il giudicato.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale in tema di spese processuali e compensazione, ma la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha un potere interpretativo e integrativo del giudicato, ma entro confini rigorosamente chiusi: può chiarire il contenuto dell'obbligo ineseguito e renderlo effettivo, non può modificare il decisum né attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla sentenza passata in giudicato.
- La censura per violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza può investire anche il difetto di esercizio del potere-dovere di interpretare il giudicato; non è decisiva la sola etichetta formale del motivo come error in iudicando anziché error in procedendo quando il nucleo della doglianza riguarda l'erronea esecuzione del giudicato.
- Questioni attinenti alla regolarità o correttezza del modo in cui l'amministrazione dà attuazione a un giudicato devono essere fatte valere con gli strumenti impugnatori propri del provvedimento esecutivo o attuativo, e non mediante ricorso per ottemperanza se esse non attengono all'inadempimento del giudicato in senso stretto.
- Quando la sentenza da eseguire contiene già una statuizione sfavorevole al ricorrente dell'ottemperanza, difetta l'interesse a proporre il relativo ricorso volto a ottenere un esito incompatibile con il contenuto del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →