Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07236/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione ai fini IRES e IRAP le commissioni corrisposte dalla stabile organizzazione italiana di una banca estera alla casa madre per garanzie prestate a copertura del rischio di inadempimento delle controllate italiane di gruppi finanziati dalla branch italiana. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi della contribuente e la CTR Lombardia aveva respinto gli appelli dell’Ufficio, affermando che la stabile organizzazione costituisce un autonomo centro di imputazione del reddito imponibile e che non rileva l’unicità del soggetto estero cui fanno capo gli effetti economici delle scelte imprenditoriali. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109 TUIR e del par. 2 dell’art. 7 del Modello OCSE, sostenendo che la decisione di merito avesse errato nel qualificare la stabile organizzazione come autonomo centro di formazione del reddito e nel trascurare la rilevanza dell’unicità del soggetto estero.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della L. n. 197/2022. Verificata la rituale presentazione delle domande di definizione e il pagamento di quanto dovuto per ciascuno dei quattro avvisi di accertamento, nonché la regolarità della definizione risultante anche dall’elenco ex art. 40, comma 3, del D.L. n. 13/2023 conv. in L. n. 41/2023, ha dichiarato estinto il giudizio con ordinanza e cessata la materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato, perché la relativa misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 83 TUIR

    Richiamato come parametro di censura del ricorso, in relazione alla pretesa errata imputazione del reddito della stabile organizzazione.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato come parametro di censura del ricorso, in relazione alla deducibilità/imputazione delle commissioni contestate.

  • art. 7, paragrafo 2, Modello di Convenzione OCSE

    Invocato dall’Agenzia per contestare la tesi dell’autonomia reddituale della stabile organizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022

    Base normativa della definizione agevolata che ha determinato l’estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    Individua i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    Prevede la pronuncia di estinzione con ordinanza.

  • art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023

    Elenco nel quale risultavano indicati gli avvisi di accertamento oggetto delle liti, con attestazione della regolarità della definizione.

  • L. n. 41/2023

    Norma di conversione del D.L. n. 13/2023 richiamata per confermare il quadro della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, c.p.c.

    Implicitamente rilevante per il tema del doppio contributo unificato, escluso dalla Corte in presenza di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando le parti documentano in modo rituale l’adesione alla definizione agevolata della lite e il pagamento integrale di quanto dovuto per ciascun atto impugnato, il giudizio va dichiarato estinto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata della controversia preclude la decisione sul merito del ricorso per cassazione, rendendo superflua la trattazione delle censure proposte.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
  • In presenza di più avvisi di accertamento riuniti, la regolarità della definizione deve risultare per ciascun atto impositivo che ha originato le distinte controversie, ai fini dell’estinzione del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.