Cassazione Penale, Sentenza n. 27678/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava quattro motivi principali: (1) vizi di ammissibilità dell'appello della parte civile (presunta mancanza di legittimazione ex art. 576 c.p.p., mancanza di petitum e causa petendi, carenza di enunciazione dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p., riferimenti agli artt. 568, 576, 581 e 573-bis c.p.p. e art. 163 c.p.c.); (2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello circa la responsabilità penale ex art. 494 c.p.; si invocava la possibile azione di un terzo, l'assenza di prova della disponibilità del documento di identità da parte dell'imputato e l'assenza di perizia grafologica sulle firme; (3) erronea applicazione degli elementi soggettivi del reato di sostituzione di persona e mancanza dell'ingiusto profitto richiesto dall'art. 494 c.p.; si rilevava inoltre che la seconda carta non era stata utilizzata e che non vi sarebbe prova dell'utilizzo del denaro da parte del Salpietro; (4) inesistenza del danno ingiusto e mancata acquisizione di sentenze o documenti relativi ai procedimenti nati dalle attivazioni, con richiamo agli artt. 185 c.p. e 2043 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la giurisprudenza che ammette l'appello della parte civile avverso l'assoluzione agli effetti civili e ha ritenuto congrua e logica la valutazione di merito: la Corte territoriale aveva ritenuto provata, in base a elementi indiziari valutati nel loro complesso, l'attivazione delle due Postepay da parte del Salpietro presso l'ufficio di Gaggi con fotocopie dei documenti e firme falsificate, nonché l'esistenza di un movente (problemi di gioco). Per quanto riguarda gli effetti civili, la Cassazione ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello che ha dichiarato la responsabilità civile dell'imputato per il capo B (art. 494 c.p.), condannandolo al risarcimento da liquidarsi in sede civile. Il resto delle statuizioni di merito (in particolare le assoluzioni relative agli altri capi) è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 576 c.p.p.
La Corte ha confermato la legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione agli effetti civili; l'art. 576 è interpretato in senso ampio come autorizzazione a ogni forma di impugnazione ordinaria da parte della parte civile
art. 581 c.p.p.
Richiesta di enunciazione dei motivi nell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello della parte civile soddisfacesse i requisiti essenziali e non fosse inammissibile per carenza di specificazione
art. 568 c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa in ordine a nullità e formalità dell'impugnazione; la Cassazione non ha ritenuto sussistenti vizi che ne comportassero l'inammissibilità
art. 573-bis c.p.p.
Richiami procedurali relativi alle notificazioni e al termine per impugnare; non ha determinato l'inammissibilità dell'appello civile
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b, c, e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge, nullità, contraddittorietà della motivazione); la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati
art. 494 c.p.
Fattispecie di sostituzione di persona; la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi e la Cassazione ha confermato tale valutazione sulla base di un congruo quadro indiziario
art. 530 c.p.p. (comma 2)
Principio del ragionevole dubbio applicabile all'assoluzione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un ragionevole dubbio alla luce degli elementi indiziari complessivamente valutati
art. 163 c.p.c.
Regole sul petitum e causa petendi; la Corte ha ritenuto che l'appello della parte civile contenesse sufficienti richieste e deduzioni per delimitarne l'oggetto e non fosse nullo
art. 185 c.p.
Rinvio alla disciplina del danno risarcibile in sede penale; la Corte ha richiesto e ritenuto accertato il danno patrimoniale e i costi derivanti dall'illegittima attivazione delle Postepay
art. 2043 c.c.
Fondamento dell'illecito aquiliano; utilizzato per qualificare la responsabilità civile e la richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile
Massime di principio
- La parte civile è legittimata a proporre appello avverso una sentenza di assoluzione per ottenere effetti civili; non è necessaria l'espressa indicazione "solo effetti civili" nell'atto di impugnazione
- Per dichiarare la responsabilità penale e civile sulla base di elementi indiziari è necessaria una valutazione complessiva e coerente del quadro probatorio; singoli dubbi ipotetici non sono sufficienti se l'insieme degli indizi è pregnante
- In tema di azione civile nel processo penale il giudice deve motivare specificamente l'esistenza del danno risarcibile, il nesso di causalità e la sua ingiustizia; il danno non si identifica automaticamente con la mera commissione del reato
- Contestazioni sulla firma e sulla disponibilità di documenti d'identità richiedono adeguata considerazione: l'assenza di una perizia tecnica può essere superata se la valutazione è fondata su elementi probatori raccolti e su valutazioni di soggetti qualificati
- Le ipotesi alternative (es. azione di un terzo) devono essere concrete e supportate da indizi specifici per prevalere sull'interpretazione accusatoria basata su un insieme coerente di evidenze
- La mancata utilizzazione materiale di uno strumento collegato al reato (es. seconda carta non movimentata) non esclude automaticamente la responsabilità concorsuale se è provata la cooperazione o il contributo materiale alla condotta illecita
- In sede di cassazione le censure che si limitano a rilievi essenzialmente fattuali e rivalutativi senza dimostrare violazioni di diritto o gravi vizi logici della motivazione della sentenza di merito sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto
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