Ordinanza n. 402/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - del decreto n. 137/Gab del 27 maggio 2025, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha espresso «giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del Cod. amb. e ss.mm.ii. per il progetto denominato “Impianto di smaltimento finale sito nei comuni di Siculiana e Montallegro (AG) - Ampliamento sito I.P.P.C. - Vasca V5”, Cod. Progetto AG017_RIF2456, Cod. Procedura 2456, proponente Catanzaro Costruzioni s.r.l.»; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare, ove occorra, del parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali n. 127/2025 approvato nella seduta del 4 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento di una discarica mediante realizzazione di una nuova vasca di coltivazione, unitamente agli atti connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento di un impianto di smaltimento finale di rifiuti ubicato nei territori comunali di Siculiana e Montallegro. Tra le contestazioni, la ricorrente ha dedotto l’erroneità della valutazione amministrativa sull’incompatibilità del progetto con i divieti derivanti dal Piano di Assetto Idrogeologico, sostenendo che la disciplina tecnica del piano consentirebbe, per un’area classificata come pericolosa, la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio. Il giudice ha rilevato che nel fascicolo non risultava depositato il parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico relativo al progetto e alle opere di mitigazione indicate dalla Commissione Tecnica Specialistica.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alla società ricorrente il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare il parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico, ove adottato, concernente il progetto e le opere di mitigazione del rischio. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 18 giugno 2026. Dal testo non emerge alcuna decisione definitiva sui motivi di ricorso né sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del Cod. amb. e ss.mm.ii.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio negativo di compatibilità ambientale impugnato; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione.
art. 16.1 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico
un’area classificata come pericolosa possa essere oggetto di un intervento di mitigazione del rischio
La norma è prospettata dalla ricorrente come idonea a consentire interventi di mitigazione del rischio in aree classificate come pericolose; l’ordinanza dispone l’acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino necessario per la prosecuzione dell’istruttoria.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio negativo di compatibilità ambientale dipende anche dalla compatibilità del progetto con la disciplina del rischio idrogeologico e dalle opere di mitigazione prospettate, il giudice può disporre l’acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino competente, ove adottato, prima di definire il ricorso.
- In presenza di una lacuna documentale rilevante ai fini della valutazione della compatibilità di un progetto con il Piano di Assetto Idrogeologico, il giudice amministrativo può assegnare alla parte un termine perentorio per il deposito del provvedimento mancante e rinviare la trattazione della causa.
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