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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa concessione di ogni opportuna misura cautelare - del Progetto di trattamento ABA prot. n. -OMISSIS- con il quale l’ASL Salerno, in seguito al compimento del quattordicesimo anno di età della minore, ha ridotto il trattamento ABA precedentemente somministrato ed ha prescritto in favore della ricorrente la terapia ABA per 20 ore mensili ossia 5 ore settimanali, senza supervisione e parent training; - nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche di natura regolamentare e programmatorio, ove anche non conosciuto dagli odierni ricorrenti, ivi incluso per quanto occorre la Delibera ASL SA n. 483/2021, la Delibera Asl Salerno n. -OMISSIS-, il PDTA regionale, la DGRC n. 131/21 e la DGRC 42/2024, in quanto lesivi dei diritti del minore; e per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- alla presa in carico da parte del SSN per il tramite dell’ASL Salerno mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 20 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training; nonché per la condanna dell’ASL Salerno all’erogazione, in via diretta o indiretta, in favore della ricorrente dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 20 ore settimanali, almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training.

Giustizia amministrativa202502051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di trattamento ABA dell’ASL Salerno che, al compimento del quattordicesimo anno della minore, ha ridotto il trattamento a 20 ore mensili, pari a 5 ore settimanali, escludendo supervisione e parent training

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di trattamento ABA e gli ulteriori atti presupposti, anche regolamentari e programmatori, chiedendo l’accertamento del diritto della minore alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale e all’erogazione, diretta o indiretta, di un trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita per almeno 20 ore settimanali, con supervisione periodica e parent training, nonché la condanna dell’ASL alla relativa erogazione. La contestazione riguarda la riduzione del trattamento precedentemente somministrato in occasione del compimento del quattordicesimo anno e del passaggio a una diversa fascia di età. I ricorrenti hanno dedotto l’inadeguatezza della valutazione sanitaria dell’ASL e la lesione del diritto della minore alla continuità e all’adeguatezza delle prestazioni riabilitative. Il TAR rileva che la richiesta di incremento dell’intensità terapeutica non può essere definita allo stato degli atti senza un approfondimento diagnostico individualizzato. La causa si distingue da altri giudizi nei quali era già disponibile una consulenza tecnica d’ufficio o una perizia acquisita in sede cautelare civile.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non definisce nel merito la domanda di annullamento, accertamento e condanna. Conferma la tutela cautelare monocratica già concessa, limitatamente alla riattivazione tempestiva del trattamento ABA domiciliare per almeno 10 ore settimanali, pari a 40 ore mensili, con le modalità precedentemente assicurate e comprensive di parent training e supervisione. La misura è giustificata dalla prevalenza delle esigenze di continuità terapeutica e dal rischio che la riduzione immediata del trattamento comprometta l’adeguatezza dei livelli prestazionali sanitari, considerati l’età e la patologia della minore. Quanto alla richiesta di ulteriori ore di trattamento, dispone una consulenza tecnica d’ufficio, demandando al CTU di accertare la patologia e la sua gravità, valutare l’idoneità ed efficacia del programma terapeutico contestato e determinare, ove necessario, intensità, durata e modalità del trattamento ABA, comprese supervisione e parent training. Il CTU dovrà inoltre verificare la possibilità di raggiungere un accordo tra le parti sui contenuti del piano riabilitativo individuale; in caso di accordo, l’ASL dovrà adottare un provvedimento espresso e motivato di recepimento. In mancanza di accordo, il CTU proseguirà le operazioni peritali secondo i termini stabiliti. È fissata l’udienza pubblica per il 21 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR esamina la domanda cautelare e conferma, nei limiti indicati, la misura già accordata in via monocratica.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla tutela cautelare monocratica già concessa, fondata sull’estrema gravità e urgenza e sulla necessità di evitare la dilazione sino alla prima camera di consiglio.

  • art. 67 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la nomina e la disciplina della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal TAR.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per l’applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme del codice di procedura civile al processo amministrativo.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la forma del giuramento del consulente tecnico d’ufficio, da rendere mediante deposito telematico di dichiarazione sottoscritta digitalmente.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per l’obbligo del CTU di dichiarare l’eventuale mancata accettazione dell’incarico o la necessità di astensione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità della minore, dei genitori e degli altri dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda la riduzione di un trattamento sanitario-riabilitativo precedentemente erogato a un minore, il giudice può disporre la continuità provvisoria del trattamento, anche in misura diversa da quella richiesta in via principale, se la riduzione immediata rischia di compromettere l’adeguatezza delle prestazioni sanitarie e la continuità terapeutica.
  • La determinazione giudiziale dell’intensità e della durata di un trattamento ABA individualizzato richiede un accertamento tecnico sulle condizioni concrete del minore; in assenza di una consulenza già acquisita, la domanda di incremento non può essere definita sulla sola base degli atti disponibili e deve essere preceduta da consulenza tecnica d’ufficio.
  • Nell’ambito di una consulenza tecnica disposta in una controversia sanitaria relativa a un minore, il CTU può essere incaricato di verificare preliminarmente la possibilità di un accordo tra le parti sui contenuti del piano riabilitativo individuale, ferma restando la prosecuzione delle operazioni peritali in caso di esito negativo.
  • L’esigenza di continuità terapeutica può giustificare, in sede cautelare, la riattivazione del trattamento già erogato con le medesime modalità, comprese le attività di supervisione e parent training, quando tali componenti risultino funzionali all’effettività del percorso riabilitativo.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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