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Sentenza

Sentenza n. 1699/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1577/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle € 887,59, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse relative all’anno scolastico 2018/2019. Ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il TAR ha accertato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine di legge per provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’eventuale inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi, previa richiesta della ricorrente. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dipendente pubblico della struttura debitrice, e dovrà trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché il credito riconosciuto dal titolo esecutivo produce già interessi. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata negata perché il credito era già assistito dagli interessi previsti dal titolo esecutivo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    È stato richiamato quale disposizione rilevante ai fini del decorso del termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere spontaneamente all’adempimento.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    È stato utilizzato, in via analogica, come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza notificata all’amministrazione è passata in giudicato ed è decorso il termine previsto per l’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, fissando un termine per il pagamento o per l’adozione degli atti necessari.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta condizionato all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva e subordinandone l’attivazione a una richiesta della parte interessata.
  • La nomina a commissario ad acta di un dirigente o funzionario appartenente alla struttura amministrativa debitrice è compatibile con l’ottemperanza quando il soggetto dispone delle competenze necessarie; in tal caso non è dovuto un compenso aggiuntivo se l’incaricato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura obbligata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo già prevede la produzione di interessi sulle somme dovute, non ravvisandosi la necessità di un’ulteriore misura coercitiva pecuniaria nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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