Ordinanza n. 3449/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento del Responsabile Unico del Progetto (RUP) recante esclusione di DIEMME Scpa dalla procedura di gara prot. n. 213/26/GA/PUL24 del 16.3.2026, comunicato in data 21.4.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del RUP di esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento di servizi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del RUP con cui è stata esclusa dalla procedura di gara, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le censure cautelari riguardavano l'interpretazione dei punti 4.4 e 4.6 del capitolato speciale d'appalto, in particolare la qualificazione del monte-ore pari a 135.150,00 come parametro contrattuale flessibile, anziché come quantità minima e obbligatoria delle prestazioni da erogare. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori motivi specifici di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto non persuasive le censure fondate sui punti 4.4 e 4.6 del capitolato, poiché il tenore letterale delle clausole sembra individuare il monte-ore indicato come minimo da garantire da parte dell'appaltatore. Di conseguenza, qualora tale monte-ore si esaurisca prima della scadenza del contratto, l'appaltatore potrebbe essere tenuto ad assicurare ore supplementari sino alla scadenza. Il monte-ore di 135.150,00 è stato quindi qualificato come monte ore contrattuale, rappresentativo della quantità di prestazioni dovute nell'ambito del sinallagma contrattuale e incidente sull'obbligazione principale dell'appaltatore; non appare pertanto un parametro contrattuale flessibile, opinabile o modificabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA in favore di ciascuna delle resistenti costituite. La trattazione di merito è stata fissata al 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta all'esito del sommario esame cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il tenore letterale delle clausole della lex specialis può smentire l'interpretazione del concorrente quando individui un monte-ore come minimo obbligatorio da garantire nell'esecuzione del servizio.
- Il monte-ore minimo previsto dal capitolato può costituire la quantità contrattuale delle prestazioni dovute dall'appaltatore e concorrere a determinare l'obbligazione principale nell'ambito del sinallagma contrattuale.
- Quando il capitolato configura il monte-ore come minimo da assicurare sino alla scadenza del contratto, tale elemento non è qualificabile, in sede cautelare, come parametro contrattuale flessibile, opinabile o liberamente modificabile.
Come è indicizzato
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