Cassazione Penale, Sentenza n. 30664/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere (misura applicata per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava la persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di fuga), richiamando il decorso del tempo e il fatto di trovarsi in Albania, il che avrebbe ridotto la sua pericolosità sociale. I fatti contestati comprendono numerosi acquisti e cessioni di cocaina (26 episodi), detenzione di 65 grammi e un accordo per l'acquisto di 516 grammi lordi da mercato estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato il solido quadro indiziario e le esigenze cautelari già valutate (gravità e non occasionalità della condotta, legami con soggetti dediti al commercio di cocaina). Ha evidenziato che la misura non è mai stata eseguita per irreperibilità del destinatario e che il fatto che il ricorrente si trovi in Albania rafforza il pericolo di fuga, mentre il decorso del tempo è neutro in assenza di elementi positivi sopravvenuti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, è stato altresì condannato a versare equitativamente euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma relativa al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti è stata richiamata quale fattispecie di reato le cui plurime e gravi contestazioni costituiscono elemento centrale per la conferma della custodia cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) pur in assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto un versamento equitativamente determinato in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La persistenza della custodia cautelare si valuta sulla base della gravità del quadro indiziario e della non occasionalità della condotta; prove di traffici ripetuti e accordi per ingenti quantitativi rafforzano la necessità della misura.
- Il semplice decorso del tempo non è di per sé sufficiente a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; bisogna documentare fatti nuovi e positivi che modifichino concretamente la prognosi di pericolosità.
- La mancata esecuzione della misura per irreperibilità dell'indagato e la sua stabile presenza all'estero sono elementi che aumentano il fondato pericolo di fuga e giustificano la conferma della custodia.
- L'assenza di legami stabili con il territorio dello Stato e la sussistenza di contatti o ritorni in un altro Stato rafforzano il rischio di fuga e la conservazione delle esigenze cautelari.
- Quando la misura cautelare non è mai stata eseguita non si può dedurre dalla pena o dall'esperienza afflittiva una diminuzione della pericolosità: occorrono elementi concreti e attuali in senso opposto alla valutazione originaria.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e, secondo i criteri della giurisprudenza costituzionale, irrogare un contributo alla Cassa delle Ammende anche se non sussista colpa grave nella presentazione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30617/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30621/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30623/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →