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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1798

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1798 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum DSM 32932 e del solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’immissione sul mercato e l’uso di due fonti di L-lisina come additivi per mangimi: il monocloridrato di L-lisina prodotto da Corynebacterium glutamicum DSM 32932 e il solfato di L-lisina prodotto da Corynebacterium glutamicum KFCC 11043. L’autorizzazione è concessa per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi nutrizionali, sulla base dei pareri EFSA che ne confermano la sicurezza alle condizioni d’uso previste. Il testo impone inoltre prescrizioni di etichettatura, misure di protezione per gli utilizzatori e fissa la scadenza dell’autorizzazione al 21 dicembre 2030.

Autorizzazione come additivi per mangimi del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina ottenuti tramite fermentazione con specifici ceppi di Corynebacterium glutamicum, per tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori degli additivi e delle premiscele, nonché, indirettamente, agli allevatori che impiegano mangimi supplementati con L-lisina. Riguarda tutte le specie animali e gli additivi classificati nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "amminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione è valida alle condizioni dell’allegato ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione per entrambi gli additivi termina il 21.12.2030.

Autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina come additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1798 della Commissione autorizza due additivi a base di L-lisina prodotti per fermentazione da specifici ceppi di Corynebacterium glutamicum. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sui pareri favorevoli dell’EFSA, che hanno ritenuto i prodotti sicuri per animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando per il monocloridrato di L-lisina un rischio per gli utilizzatori legato all’irritazione oculare.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda il monocloridrato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum DSM 32932 e il solfato di L-lisina prodotto mediante Corynebacterium glutamicum KFCC 11043. Entrambi sono classificati nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "amminoacidi, loro sali e analoghi" e possono essere impiegati per tutte le specie animali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Presupposti dell’autorizzazione

La Commissione richiama il quadro procedurale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina domanda, valutazione e autorizzazione degli additivi per mangimi. Le domande sono state presentate ai sensi dell’articolo 7 e corredate della documentazione richiesta. La valutazione ha accertato il rispetto delle condizioni dell’articolo 5 del regolamento di base, consentendo il rilascio dell’autorizzazione per entrambe le sostanze.

Condizioni specifiche per il monocloridrato di L-lisina

L’additivo identificato con il numero 3c322i è descritto come monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro, in polvere, con almeno il 78 % di L-lisina e umidità massima dell’1,5 %. L’allegato non prevede un tenore minimo o massimo d’impiego nel mangime completo, ma impone che il tenore di lisina sia indicato in etichetta. È inoltre ammessa la commercializzazione e l’utilizzo dell’additivo come preparato.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Per il monocloridrato di L-lisina, la Commissione impone misure preventive specifiche per la salute degli utilizzatori: gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare il rischio per gli occhi. Se tali misure non consentono di eliminare o ridurre sufficientemente il rischio, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare un’avvertenza sull’equilibrio tra aminoacidi essenziali e aminoacidi condizionatamente essenziali.

Condizioni specifiche per il solfato di L-lisina

L’additivo identificato con il numero 3c323 è descritto come granulato con almeno il 55 % di L-lisina e al massimo il 22 % di solfato. Anche in questo caso il tenore di L-lisina deve essere indicato in etichetta e l’additivo può essere immesso sul mercato e utilizzato come preparato. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve contenere la stessa avvertenza nutrizionale prevista per il monocloridrato di L-lisina. L’allegato indica inoltre un tenore massimo di 10 000 mg/kg di mangime completo con umidità del 12 %.

Metodi di identificazione e analisi

Per il monocloridrato di L-lisina, l’identificazione nell’additivo avviene secondo la monografia "L-lysine monohydrochloride" del Food Chemical Codex; la quantificazione della lisina si effettua con cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica, con riferimento a EN ISO 17180 per l’additivo e le premiscele con oltre il 10 % di lisina, e al regolamento (CE) n. 152/2009 per premiscele, mangimi composti e materie prime. Per il solfato di L-lisina, l’identificazione del solfato nell’additivo avviene secondo la Farmacopea europea, monografia 20301, mentre la quantificazione segue gli stessi metodi analitici previsti per la lisina.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Per entrambi gli additivi, il periodo di autorizzazione termina il 21 dicembre 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e valutazione positiva

La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. Richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e i pareri EFSA del 19 marzo 2020 e del 1o luglio 2020, dai quali emerge che i due additivi non presentano effetti negativi per animali, consumatori o ambiente, fermo restando il rischio per gli utilizzatori per il monocloridrato di L-lisina per possibile irritazione oculare.

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "amminoacidi, loro sali e analoghi", alle condizioni indicate nell’allegato stesso.

Monocloridrato di L-lisina: condizioni specifiche

Per il prodotto identificato come 3c322i, monocloridrato di L-lisina tecnicamente puro, la composizione deve essere una polvere con tenore minimo di L-lisina del 78 % e umidità massima dell’1,5 %. È previsto l’uso per tutte le specie animali, senza tenori minimi o massimi indicati in tabella. Il tenore di lisina deve essere indicato sull’etichetta; il prodotto può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative per evitare rischi per gli occhi; se ciò non basta, occorre usare dispositivi di protezione individuale. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza sugli amminoacidi essenziali per evitare squilibri nutrizionali.

Solfato di L-lisina: condizioni specifiche

Per il prodotto identificato come 3c323, solfato di L-lisina, la composizione deve essere un granulato con tenore minimo di L-lisina del 55 % e tenore massimo di solfato del 22 %. Il tenore di L-lisina deve figurare in etichetta e l’additivo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Anche per questo additivo l’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare la stessa avvertenza sugli amminoacidi essenziali. È indicato un tenore massimo di impiego di 10 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %.

Caratterizzazione, metodi di analisi e identificazione

L’allegato specifica i ceppi di produzione: Corynebacterium glutamicum DSM 32932 per il monocloridrato di L-lisina e Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 per il solfato di L-lisina. Per il primo sono indicati formula chimica C6H15ClN2O2 e numero CAS 657-27-2; per il secondo formula chimica C12H30N4O8S e numero CAS 60343-69-3. Sono inoltre previsti metodi di analisi basati su cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica, con rinvio a EN ISO 17180, al regolamento (CE) n. 152/2009 e, per l’identificazione del solfato, alla Farmacopea europea monografia 20301.

Durata dell’autorizzazione e applicabilità

Per entrambi gli additivi il fine del periodo di autorizzazione è fissato al 21.12.2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute degli animalietichettatura

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