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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24082/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi principali: 1) censura di tardività dei "motivi aggiunti" depositati il 23 agosto 2021 per il mancato rispetto del termine dei 15 giorni "liberi" (contestando l'applicazione combinata dell'art. 585 c.4 c.p.p. e della legge n.742/1969 e prospettando questione di legittimità costituzionale relativamente al computo dei giorni feriali), 2) doglianza di inammissibilità per carenza di specificità del motivo relativo alla confisca, sostenendo di non aver potuto conoscere l'esatto ammontare del profitto contestato prima della sentenza impugnata e lamentando la mancata detrazione delle somme relative a reati per i quali non vi è condanna, 3) censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla proporzione della pena (richiesta di mitigazione ai sensi degli artt. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui i termini per depositare motivi aggiunti che scadono durante la sospensione feriale sono sospesi fino alla cessazione del periodo feriale, e ha osservato che la Corte di appello ha comunque motivato sull'infondatezza dei motivi con riferimento al quadro indiziario (art. 192 c.p.p.). Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo sulla confisca generico e inammissibile, richiamando i capi di imputazione che contenevano le cifre dei prelievi e sottolineando l'ampia differenza tra profitto accertato e valore dei beni confiscati; pertanto la doglianza è manifestamente infondata. Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla negazione delle attenuanti e proporzionato il trattamento sanzionatorio alla gravità, reiterazione e programmazione del reato e alla responsabilità professionale della condannata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato quale norma procedurale in relazione allo svolgimento dell'udienza; utilizzato come riferimento formale per l'udienza di trattazione del ricorso.

  • art. 585 c.4 c.p.p.

    Rilevante per il computo dei termini per il deposito dei motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina che sospende il termine se cade nel periodo feriale.

  • Legge n. 742/1969

    Norma relativa al computo dei termini e al periodo di sospensione feriale; la ricorrente ne contestava la compatibilità costituzionale ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo valida la giurisprudenza consolidata che sospende il termine.

  • Legge n. 162/2014

    Citata come successiva modifica normativa nell'ambito della questione sul computo dei termini; comunque la Corte ha confermato l'orientamento consolidato sull'effetto della sospensione feriale.

  • artt. 485 - 486 c.p.

    Articoli penali relativi a specifiche imputazioni dalle quali l'imputata è stata assolta; la sentenza di merito aveva dichiarato l'assoluzione per tali articoli perché non più previsto come reato o per altri motivi indicati.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come criterio per la valutazione del profilo indiziario; la Corte di appello aveva motivato l'infondatezza dei nuovi motivi con riferimento alle regole dell'apprezzamento degli indizi.

  • art. 581 c.p.p.

    Riferito dalla difesa in relazione alla declaratoria d'inammissibilità per carenza di specificità; la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito sia corretta e che il motivo fosse generico.

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    Norme sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il rigetto delle attenuanti e la scelta del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza; applicata per condannare la ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • Cost. artt. 3 e 24

    Evocate nella prospettazione della questione di legittimità costituzionale (uguaglianza e diritto di difesa); la Corte ha ritenuto la questione generica e non rilevante alla luce della giurisprudenza consolidata.

Massime di principio

  • I termini per il deposito dei "motivi aggiunti" che scadono durante il periodo di sospensione feriale (es. agosto) sono sospesi fino alla cessazione del periodo feriale: i termini utili si computano a partire dalla ripresa lavorativa.
  • Una questione di legittimità costituzionale prospettata in modo generico e priva di specifiche argomentazioni o di confronto con la motivazione impugnata difficilmente sarà accolta; il ricorso deve esporre chiaramente le doglianze decisive.
  • I motivi di impugnazione relativi alla confisca richiedono specificità: il ricorrente deve indicare con precisione l'ammontare del profitto contestato e spiegare la sproporzione rispetto ai beni confiscati; la mera asserzione generica comporta inammissibilità.
  • La Corte valuta la congruità delle motivazioni del giudice di merito sui punti di fatto (reiterazione, modalità, capacità criminale, abuso di posizione) e tende a confermare valutazioni ben motivate in assenza di profili specifici e convincente confutazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità per motivi manifestamente infondati può comportare l'imposizione di conseguenze economiche (spese processuali e sanzione alla cassa delle ammende) quando emergono profili di colpa nel ricorso.
  • In tema di prove basate su indizi, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione che illustra il quadro indiziario (art. 192 c.p.p.); semplici rilievi formali non sono sufficienti a mutare l'esito se la valutazione indiziaria è congruamente spiegata.

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