Cassazione Civile, Ordinanza n. 16083/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzandi avevano agito contro amministrazioni statali e università chiedendo, per gli anni di frequenza delle scuole di specializzazione, il riconoscimento di un trattamento economico e contributivo più favorevole rispetto alla borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, assumendo che lo Stato avesse tardato a dare attuazione alla direttiva 93/16/CEE. La Corte d'appello aveva rigettato le domande per tutti, salvo che per un medico che aveva concluso il corso nell'anno accademico 2006/2007, al quale aveva riconosciuto il trattamento del d.lgs. n. 368 del 1999 e del d.P.C.M. 7 marzo 2007 per l'ultimo anno di specializzazione, condannando le amministrazioni al pagamento della differenza retributiva e all'adeguamento contributivo. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, degli artt. 37, 39, 41 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 517 del 1999 e dell'art. 1, comma 300, lett. e), della l. n. 266 del 2005, sostenendo che il nuovo trattamento si applica solo ai corsi iniziati dall'anno accademico 2006/2007 e non ai corsi già in corso, e che comunque l'eventuale obbligato sarebbe l'università e non le amministrazioni statali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del medico specializzando al trattamento economico del d.lgs. n. 368 del 1999 per l'anno accademico 2006/2007, e decidendo nel merito ha rigettato anche tale domanda. Ha affermato che la disciplina del contratto di formazione specialistica introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 si applica ai corsi che iniziano dall'anno accademico 2006/2007 e non ai corsi già avviati prima di tale data; inoltre, anche a voler ritenere applicabile la nuova disciplina, la pretesa non poteva essere rivolta alle amministrazioni statali ricorrenti, essendo il rapporto riferito alle università. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, utilizzata per censurare la decisione di merito.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991
Regolava il trattamento economico dei medici specializzandi nel regime previgente, ritenuto applicabile ai corsi anteriori al 2006/2007.
artt. 37, 39, 41, 42 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999
La nuova disciplina del contratto annuale di formazione specialistica si applica a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 e riguarda corsi da iniziare in quell'anno, non corsi già in corso.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 517 del 1999
Richiamato nel ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 1, comma 300, lett. e), l. n. 266 del 2005
Ha differito l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 fino all'anno accademico 2005/2006.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 332 c.p.c.
Richiamato solo per escludere che la resistenza dell'università imponesse una diversa conclusione sulle spese.
Massime di principio
- La disciplina del contratto di formazione specialistica introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999 non costituisce il primo recepimento degli obblighi comunitari in materia di remunerazione dei medici specializzandi, ma esprime una scelta discrezionale del legislatore nazionale, priva di efficacia retroattiva sui corsi già avviati.
- La norma transitoria che stabilisce l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 va interpretata nel senso che il parametro temporale riguarda l'inizio del corso di specializzazione, non la mera prosecuzione del corso in quell'anno.
- Quando la nuova disciplina configura un contratto annuale di formazione specialistica da stipulare all'atto dell'iscrizione, essa regola una fattispecie nuova e strutturalmente diversa rispetto al precedente sistema di borsa di studio, sicché non opera come successione di leggi sul medesimo rapporto.
- In mancanza di applicabilità della nuova disciplina ai corsi pregressi, non sorge alcun diritto del medico specializzando al trattamento economico e contributivo più favorevole previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 per l'ultimo anno di un corso iniziato prima dell'anno accademico 2006/2007.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito, rigettando direttamente la domanda, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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