Sentenza n. 1329/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della ordinanza settoriale n. 4 del 29/10/2024 di chiusura dell’attività adottata dal Responsabile del V Settore del Comune di San Vitaliano; 2) del provvedimento prot. n. 12643 del 29/10/2024 di diniego definitivo della istanza di apertura prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 126708/11-10-2024 adottato dal Responsabile del V Settore del Comune di San Vitaliano; 3) del provvedimento prot. n. 12639 del 29/10/2024 di diniego definitivo della SCA prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 126677/11-10-2024 adottato dal Responsabile del V Settore del Comune di San Vitaliano; 4) del provvedimento prot. n. 12633 del 29/10/2024 di diniego definitivo della CILA in sanatoria prot. n. REP_PROV-NA-SUPRO 126620/11-10-24; 5) del provvedimento prot. n. 10195 del 10/09/2024 di annullamento definitivo della CILA prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 101410/09-08-2024; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, con particolare riferimento a) alla comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 12029 del 15/10/2024 della CILA in sanatoria prot. n. REP_PROV-NA-SUPRO 126620/11-10-24; b) alla comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 12030 del 15/10/2024 della istanza SCA rot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 126677/11-10-2024; c) alla comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 12032 del 15/10/2024 della istanza di apertura prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 126708/11-10-2024; d) alla comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 9588 del 27/08/2024 della CILA prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 101410/09-08-2024; g) alla richiesta integrazione e sospensione lavori prot. n. 9331 del 14/08/2024; h) alla nota prot. n. 0012673/2024 - RIF.0012594/2024 a firma del Responsabile del V Settore ing. Cimino trasmessa a mezzo pec in data 30/10/2024. B) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti del 18 dicembre 2024; dei medesimi atti di cui al ricorso principale (motivi nuovi).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di chiusura dell'attività e dinieghi definitivi relativi a CILA, CILA in sanatoria, SCA e apertura di attività sportiva, nonché annullamento definitivo di una precedente CILA
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva e proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato una sequenza di provvedimenti comunali del 29 ottobre 2024 e il precedente annullamento della CILA del 9 agosto 2024. Hanno dedotto, tra l'altro, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 6-bis, 9-bis, 24, 94-bis e delle altre disposizioni del d.P.R. 380/2001, violazione degli artt. 3, 10-bis, 18, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, illegittimità derivata, travisamento dei fatti, sviamento, erronea valutazione dello stato legittimo dell'immobile, erronea pretesa necessità di collaudo statico per la struttura fotovoltaica, mancata considerazione del certificato di agibilità del 2005 e del certificato di idoneità statica del 2000, nonché illegittima applicazione della disciplina regionale sulle attività commerciali e sui parcheggi. È stata inoltre contestata l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 145 l.r. Campania n. 7/2020, poiché l'attività non era stata effettivamente aperta, non era stata svolta alcuna contestazione mediante sopralluogo e l'associazione sportiva dilettantistica non costituiva attività commerciale ai fini della disciplina invocata. Le ricorrenti hanno sostenuto che gli interventi edilizi consistevano in opere interne e manutenzione straordinaria prive di incidenza strutturale e che il condono edilizio del 2000, le DIA successive, l'agibilità del 2005 e l'idoneità statica del 2000 non erano mai stati annullati o revocati.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti i provvedimenti impugnati. Quanto all'annullamento della CILA del 9 agosto 2024, ha rilevato che le motivazioni comunali erano generiche, apodittiche o prive di base normativa: non era specificata la non conformità degli elaborati grafici, era stata erroneamente negata rilevanza allo stato legittimo derivante dal condono e dai titoli edilizi successivi, era stata richiesta senza fondamento l'accettazione dei lavori da parte dell'impresa esecutrice e non erano adeguatamente motivate le richieste relative ai rifiuti. Il Collegio ha affermato che lo stato legittimo dell'immobile deve essere desunto dai titoli edilizi esistenti e non può essere disconosciuto incidentalmente dall'amministrazione per negare nuovi titoli, in assenza di un rituale esercizio dell'autotutela. Ha poi annullato il diniego della CILA in sanatoria, rilevando che il Comune non aveva dimostrato l'asserita pericolosità della struttura fotovoltaica, che l'impianto rientrava tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e che erano stati travisati i contenuti della SCIA del 2010. Sono state ritenute illegittime anche le contestazioni relative ai parcheggi, perché riferite a interventi conservativi senza aggravio del carico urbanistico e fondate sull'erronea assimilazione dell'associazione sportiva a un'attività commerciale. Il diniego della SCA è stato annullato sia per illegittimità derivata sia per difetto di motivazione e istruttoria: il Comune non aveva considerato il certificato di idoneità statica già presente nei propri archivi, aveva ignorato la documentazione prodotta sulle fognature, sull'AQE e sugli impianti, e aveva formulato rilievi generici o irrilevanti. È stata annullata anche la reiezione dell'istanza di apertura dell'attività, fondata sull'erronea mancanza di agibilità e sui dinieghi illegittimi della CILA e della SCA. Infine, è stata annullata l'ordinanza di chiusura, poiché l'immobile disponeva di un certificato di agibilità del 2005 mai annullato, gli interventi non imponevano una nuova agibilità ai sensi dell'art. 24 d.P.R. 380/2001 e la sanzione dell'art. 145 l.r. Campania n. 7/2020 non era applicabile a un'attività non ancora aperta e non commerciale. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dall'amministrazione; sono illegittime motivazioni generiche, apodittiche o non riferite agli elementi concreti del caso.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni del privato devono essere effettivamente valutate; non possono essere respinte mediante formule di stile o senza confrontarsi con la documentazione prodotta.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'amministrazione non può disconoscere incidentalmente l'efficacia di un precedente titolo edilizio per negare un nuovo provvedimento; deve eventualmente esercitare l'autotutela nel rispetto dei relativi presupposti e limiti.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
Disciplina la CILA; il diniego o l'inibizione non possono fondarsi su richieste documentali irrilevanti, prive di base normativa o non adeguatamente motivate.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
“lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare”
Lo stato legittimo è una condizione giuridica dell'immobile ricavabile dai titoli edilizi esistenti, compresi quelli che ne hanno legittimato la costruzione; un titolo efficace non può essere disconosciuto in via meramente incidentale e assertiva.
art. 24 d.P.R. 380/2001
“a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”
Una nuova verifica dell'agibilità è necessaria solo per gli interventi rientranti nelle categorie indicate dalla disposizione; opere di manutenzione straordinaria prive di incidenza sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità non rendono automaticamente inefficace la precedente agibilità.
art. 94-bis, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità non sono soggetti agli adempimenti strutturali propri degli interventi rilevanti; la qualificazione deve essere verificata sulla base della normativa tecnica applicabile.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La collocazione di contatori e l'installazione di determinati elementi impiantistici rientrano nell'edilizia libera e la loro rappresentazione grafica non può, di per sé, fondare il rigetto di una pratica edilizia.
art. 145 l.r. Campania n. 7/2020
“L'apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo ... comportano per il comune l'obbligo di disporre ... l'immediata chiusura ... nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria”
La disposizione presuppone l'effettiva apertura di un'attività commerciale priva del titolo abilitativo; non è applicabile a un'attività non ancora avviata né a un'attività sportiva dilettantistica non qualificabile come commerciale nel caso concreto.
art. 43 d.P.R. 445/2000
Il privato non è tenuto a produrre documenti già in possesso dell'amministrazione, che deve acquisirli d'ufficio.
art. 18, comma 2, l. 241/1990
Impone all'amministrazione di acquisire d'ufficio documenti e informazioni già detenuti da altre amministrazioni o dalla stessa amministrazione procedente.
art. 15, comma 1, l. 183/2011
Rafforza il divieto di richiedere al privato certificazioni relative a fatti, stati e qualità già documentati presso amministrazioni pubbliche.
art. 57 RUEC Comune di San Vitaliano
La dotazione dei servizi igienici deve essere valutata in rapporto alla destinazione d'uso e alle concrete caratteristiche dell'attività; nel caso esaminato un solo servizio igienico era ritenuto sufficiente.
art. 4, commi 2 e 4, d.P.R. 633/1972
La disciplina fiscale delle prestazioni rese dagli enti e dalle associazioni non determina automaticamente l'assoggettamento dell'attività sportiva dilettantistica alla disciplina amministrativa regionale delle attività commerciali.
art. 5, comma 15-quater, d.l. 146/2021, convertito dalla l. 215/2021
La prevista modifica del regime IVA delle associazioni sportive dilettantistiche non comportava, alla data dei fatti, la loro automatica assimilazione alle attività commerciali ai fini della l.r. Campania n. 7/2020.
Massime di principio
- Lo stato legittimo di un immobile deve essere ricavato dai titoli edilizi che ne hanno previsto o legittimato la costruzione e dagli eventuali titoli successivi; un titolo edilizio efficace non può essere disconosciuto incidentalmente dall'amministrazione per negare un'ulteriore pratica edilizia, ma deve essere eventualmente rimosso mediante un rituale esercizio dell'autotutela, nel rispetto dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
- Il diniego di una pratica edilizia è illegittimo quando le ragioni ostative siano generiche, prive di riferimenti normativi o non consentano di comprendere quali specifici fatti o documenti impediscano l'assentimento dell'intervento.
- L'amministrazione deve esaminare concretamente le osservazioni e i documenti presentati dal privato dopo la comunicazione dei motivi ostativi; il loro rigetto con formule apodittiche o senza considerazione della documentazione integra difetto di motivazione e di istruttoria.
- Una nuova agibilità è necessaria soltanto quando l'intervento edilizio rientri nelle ipotesi dell'art. 24 d.P.R. 380/2001 e possa incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o risparmio energetico; la mera esecuzione di opere interne o di manutenzione straordinaria prive di incidenza strutturale non rende automaticamente inefficace una precedente agibilità.
- La qualificazione di un'attività come commerciale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative regionali, non può essere desunta automaticamente dal solo regime fiscale o dall'assoggettabilità a IVA; occorre verificare la concreta disciplina amministrativa applicabile e la natura dell'attività effettivamente esercitata.
- La sanzione prevista per l'apertura di attività commerciale senza titolo abilitativo richiede l'effettiva apertura dell'attività e non può essere irrogata quando l'avvio sia stato impedito dagli stessi provvedimenti amministrativi e non sia stata accertata la concreta apertura mediante un'attività istruttoria adeguata.
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