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Direttiva 2014/67

Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ( «regolamento IMI» ) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2014/67/UE non riscrive la disciplina sostanziale del distacco, ma rafforza l’applicazione pratica della direttiva 96/71/CE mediante criteri per individuare i distacchi autentici, obblighi informativi, controlli e cooperazione tra autorità nazionali. Introduce inoltre meccanismi per la tutela dei lavoratori, incluse azioni giudiziarie e responsabilità nella subcontrattazione, e disciplina il riconoscimento e l’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative. Gli Stati membri conservano un ampio margine nella scelta degli strumenti, purché siano rispettati giustificazione, proporzionalità ed efficacia delle misure.

Quadro comune per controllare, far rispettare e sanzionare l’applicazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, con cooperazione amministrativa tramite IMI e regole sull’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai distacchi di lavoratori effettuati da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro verso un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi, i lavoratori distaccati e, per il capo VI, le sanzioni amministrative pecuniarie e/o le ammende irrogate per violazioni della disciplina sul distacco in un altro Stato membro. Restano salvi i diritti fondamentali, la libertà sindacale e di sciopero, la disciplina delle relazioni industriali nazionale, nonché l’applicazione del regolamento Roma I, dei regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale e delle norme UE citate; sono inoltre escluse dal capo VI le sanzioni rientranti nella decisione quadro 2005/214/GAI, nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nella decisione 2006/325/CE.

Direttiva 2014/67/UE sull’applicazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori

La direttiva 2014/67/UE istituisce un quadro di applicazione e controllo volto a rendere effettiva la disciplina del distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Essa nasce dall’esigenza di contrastare abusi, false qualificazioni e mancato rispetto delle condizioni di impiego, mantenendo al contempo un equilibrio tra tutela dei lavoratori, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento.

Finalità e rapporto con la direttiva 96/71/CE

La direttiva non modifica il perimetro sostanziale della direttiva 96/71/CE, ma ne rafforza l’attuazione pratica. L’obiettivo dichiarato è assicurare un livello appropriato di protezione per i lavoratori distaccati, facilitare l’esercizio della libertà di prestazione di servizi e garantire condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

Restano espressamente salvi:

  • l’esercizio dei diritti fondamentali negli Stati membri e a livello dell’Unione;
  • il diritto o la libertà di sciopero;
  • il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi;
  • le azioni collettive secondo il diritto e/o le prassi nazionali.

Ambito applicativo

La disciplina riguarda i casi di distacco di lavoratori da parte di un’impresa stabilita in uno Stato membro verso un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE. Si applica alle autorità competenti, ai prestatori di servizi, ai lavoratori distaccati e, per il capo VI, all’esecuzione transfrontaliera di sanzioni amministrative pecuniarie e/o ammende irrogate per violazioni della normativa sul distacco.

Sono richiamati e preservati, tra gli altri, il regolamento Roma I, i regolamenti sul coordinamento della sicurezza sociale e la disciplina UE in materia di protezione dei dati personali. Il capo VI non si applica alle sanzioni rientranti nella decisione quadro 2005/214/GAI, nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nella decisione 2006/325/CE.

Autorità competenti e cooperazione istituzionale

Gli Stati membri devono designare una o più autorità competenti, che possono includere gli uffici di collegamento già previsti dalla direttiva 96/71/CE. Devono inoltre comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i relativi recapiti, che vengono pubblicati e aggiornati a livello UE.

La scelta organizzativa resta in larga misura nazionale, ma gli Stati devono garantire:

  • protezione dei dati scambiati;
  • tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche interessate;
  • meccanismi adeguati di salvaguardia.

Individuazione del distacco autentico e contrasto ad abusi ed elusione

Uno dei punti centrali della direttiva è la verifica dell’autenticità del distacco. Le autorità devono svolgere una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti, senza esaminare singoli indici in modo isolato.

Per verificare se l’impresa svolga attività sostanziali nello Stato di stabilimento, possono rilevare:

  • sede legale e amministrativa;
  • luogo di pagamento di imposte e contributi;
  • luogo di iscrizione professionale o camerale;
  • luogo di assunzione e distacco dei lavoratori;
  • legge applicabile ai contratti con lavoratori e clienti;
  • attività economica principale e ubicazione del personale amministrativo;
  • numero di contratti e fatturato nello Stato di stabilimento, tenendo conto delle PMI e delle imprese di nuovo insediamento.

Per valutare se il lavoratore sia effettivamente distaccato in modo temporaneo, possono essere considerati:

  • durata limitata dell’attività in altro Stato membro;
  • data di inizio del distacco;
  • ripresa dell’attività nello Stato di provenienza al termine del servizio;
  • natura delle attività;
  • modalità di assunzione delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
  • eventuali occupazioni precedenti del medesimo posto.

Il testo sottolinea che il mancato soddisfacimento di uno o più elementi non comporta automaticamente l’esclusione del distacco. Gli elementi possono essere utilizzati anche per verificare se un soggetto sia un lavoratore ai fini della direttiva 96/71/CE, con riferimento a subordinazione, retribuzione e modalità di esecuzione della prestazione.

Accesso alle informazioni per imprese e lavoratori

Gli Stati membri devono rendere accessibili gratuitamente, in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente consultabile a distanza, le informazioni sulle condizioni di lavoro e occupazione applicabili ai distaccati.

In particolare, devono:

  • creare o mantenere un unico sito web ufficiale nazionale e altri strumenti idonei;
  • indicare con chiarezza quali condizioni si applicano nel territorio nazionale;
  • pubblicare le informazioni sui contratti collettivi applicabili e sui soggetti cui si applicano;
  • fornire le informazioni nelle lingue ufficiali dello Stato ospitante e in altre lingue pertinenti;
  • mettere a disposizione fogli illustrativi, se possibile, con le principali condizioni di lavoro e le procedure di denuncia;
  • indicare un referente presso l’ufficio di collegamento;
  • mantenere aggiornate le schede-paese.

Se le condizioni di lavoro sono stabilite da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale, le informazioni devono essere accessibili e trasparenti, con particolare riferimento alle diverse tariffe minime salariali, ai loro elementi costitutivi e ai criteri di classificazione salariale.

Cooperazione amministrativa e uso dell’IMI

La direttiva disciplina una cooperazione amministrativa stretta e gratuita tra Stati membri. Le autorità devono rispondere senza ritardi indebiti alle richieste motivate di informazioni, eseguire controlli e indagini e, se necessario, inviare o notificare documenti.

I termini per le risposte sono:

  • entro 2 giorni lavorativi nei casi urgenti che richiedono consultazione di registri, inclusi quelli per la verifica del numero IVA;
  • entro 25 giorni lavorativi per tutte le altre richieste, salvo termine più breve concordato.

Se emergono difficoltà o ritardi persistenti, lo Stato interessato deve informare tempestivamente l’altro Stato membro; la Commissione può intervenire in caso di problemi sistemici nello scambio di informazioni.

La cooperazione avviene tramite il sistema IMI, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2012, che viene modificato per includere anche la presente direttiva. Sono ammessi accordi bilaterali, purché non ledano diritti e obblighi delle persone e delle imprese interessate.

Misure di accompagnamento e sostegno

Gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, devono promuovere scambi di personale, formazione e cooperazione tra autorità. Possono inoltre sostenere le organizzazioni che forniscono informazioni ai lavoratori distaccati.

La Commissione può utilizzare strumenti finanziari disponibili per rafforzare la cooperazione amministrativa, lo sviluppo di migliori prassi, basi dati comuni, siti web comuni e raccolta di dati aggregati sulla procedura di distacco.

Obblighi amministrativi e misure di controllo

L’articolo 9 consente agli Stati membri di imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo necessari, giustificati e proporzionati. Tra le misure espressamente ammesse figurano:

  • dichiarazione preventiva del distacco con dati essenziali sul prestatore, sui lavoratori, sulla durata e sui luoghi di lavoro;
  • conservazione nel territorio dello Stato ospitante di copia del contratto o documento equivalente, fogli paga, cartellini orari e prove di pagamento;
  • esibizione dei documenti su richiesta anche dopo il distacco;
  • traduzione dei documenti nella lingua dello Stato ospitante;
  • designazione di una persona di contatto per le autorità ospitanti;
  • designazione di un rappresentante legale o referente per agevolare i rapporti con le parti sociali.

Gli Stati membri possono introdurre ulteriori obblighi solo se nuove circostanze o inefficienze dimostrino l’insufficienza degli strumenti esistenti. Le misure devono essere comunicare alla Commissione, rese note ai prestatori di servizi e pubblicate in un sito nazionale unico.

Ispezioni e vigilanza sul territorio

L’articolo 10 impone controlli efficaci e adeguati, fondati in via principale su una valutazione del rischio. Tale valutazione può tener conto, tra l’altro, di:

  • grandi progetti infrastrutturali;
  • catene di subappalto estese;
  • prossimità geografica;
  • vulnerabilità di specifici settori;
  • precedenti irregolarità;
  • categorie di lavoratori particolarmente esposte.

Le ispezioni devono essere non discriminatorie e proporzionate. In alcuni ordinamenti, parti sociali o altri organismi possono esercitare funzioni di vigilanza, purché sia garantito un livello di protezione equivalente. Dove gli ispettorati del lavoro non svolgano tali funzioni, gli Stati possono prevedere meccanismi alternativi equivalenti.

Tutela giurisdizionale, denunce e crediti retributivi

La direttiva rafforza i rimedi a disposizione dei lavoratori distaccati. Questi devono poter:

  • proporre denunce efficaci contro il datore di lavoro;
  • promuovere azioni giudiziarie o amministrative anche dopo la cessazione del rapporto;
  • agire nel Paese di distacco;
  • beneficiare di protezione contro qualsiasi trattamento sfavorevole.

Inoltre, organizzazioni sindacali e altri soggetti terzi legittimati dal diritto nazionale possono agire per conto o a sostegno del lavoratore, previo suo consenso, nei procedimenti diretti a far valere la direttiva 96/71/CE e la presente direttiva.

Gli Stati membri devono predisporre meccanismi che consentano al lavoratore di recuperare:

  • retribuzioni nette arretrate;
  • importi trattenuti indebitamente a titolo di imposte o contributi di sicurezza sociale;
  • importi eccessivi trattenuti per l’alloggio;
  • ove pertinente, contributi datoriali dovuti a fondi comuni delle parti sociali.

Responsabilità nella subcontrattazione a catena

Per contrastare frodi e abusi, gli Stati membri possono introdurre misure di responsabilità del contraente diretto del subappalto, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, per il pagamento di retribuzioni nette arretrate e contributi dovuti ai fondi comuni delle parti sociali, nei limiti dell’articolo 3 della direttiva 96/71/CE.

Per le attività elencate nell’allegato della direttiva 96/71/CE, gli Stati membri devono prevedere misure di responsabilità o misure alternative equivalenti. La responsabilità può essere esclusa o limitata in caso di dovuta diligenza. Gli Stati membri possono altresì adottare regole più rigorose o estendere tali regimi ad altri settori, purché non discriminatorie e proporzionate.

Esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative

Il capo VI disciplina il recupero e la notificazione transfrontaliera delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o ammende irrogate per il mancato rispetto delle norme sul distacco. La cooperazione si fonda sul riconoscimento reciproco e sull’assistenza reciproca.

La richiesta deve contenere elementi minimi uniformi, tra cui:

  • dati identificativi del destinatario;
  • sintesi dei fatti e delle norme violate;
  • titolo esecutivo nello Stato richiedente;
  • dati dell’autorità competente.

Per le richieste di recupero vanno inoltre indicati, tra l’altro:

  • data di definitività o esecutività della decisione;
  • natura e ammontare della sanzione;
  • modalità e data della notificazione;
  • conferma dell’assenza di ulteriori impugnazioni.

L’autorità adita deve notificare o recuperare senza indugio e comunque notificare al destinatario al più tardi entro un mese dalla ricezione della richiesta. I motivi di rifiuto sono limitati: assenza o incompletezza delle informazioni richieste, sproporzione dei costi o delle risorse necessarie rispetto all’importo, importo inferiore a 350 EUR, oppure violazione dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali dello Stato adito.

Se la sanzione o il reclamo sono impugnati nello Stato richiedente, la procedura di esecuzione transfrontaliera è sospesa fino alla decisione definitiva. Le somme recuperate spettano all’autorità adita e gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese.

Sanzioni nazionali, recepimento ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle disposizioni di recepimento e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’osservanza. Tali disposizioni devono essere notificate alla Commissione entro il 18 giugno 2016.

Il termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2016. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Riesame della Commissione

La Commissione deve riesaminare l’applicazione e l’attuazione della direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo entro il 18 giugno 2019. Nel riesame deve valutare, tra l’altro:

  • l’adeguatezza degli elementi fattuali per individuare il distacco autentico;
  • la qualità dei dati sulla procedura di distacco;
  • l’efficacia degli obblighi di controllo e della cooperazione amministrativa;
  • le misure di responsabilità nella subcontrattazione;
  • l’efficacia dell’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni;
  • il funzionamento degli accordi bilaterali;
  • l’eventuale revisione dei termini di risposta previsti per l’IMI.

Decorrenza ed efficacia normativa

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica agli Stati membri destinatari e richiede interventi nazionali di recepimento, lasciando a questi ultimi la scelta della forma e dei mezzi, purché il risultato imposto dal diritto dell’Unione sia effettivamente conseguito.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 istituisce un quadro comune di disposizioni, misure e meccanismi di controllo per migliorare e uniformare l’applicazione della direttiva 96/71/CE, includendo misure di prevenzione e sanzione delle violazioni e delle elusioni. La direttiva mira a garantire un livello appropriato di protezione dei lavoratori distaccati, facilitare la libera prestazione di servizi e assicurare condizioni di concorrenza leale. È espressamente fatto salvo l’esercizio dei diritti fondamentali, compresi sciopero, azioni collettive e autonomia delle parti sociali.

Definizioni e autorità competenti

L’articolo 2 definisce autorità competente, autorità richiedente e autorità adita per le richieste di assistenza, informazione, notificazione e recupero delle sanzioni. L’articolo 3 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti e di comunicare i relativi recapiti alla Commissione e agli altri Stati membri, con pubblicazione e aggiornamento dell’elenco; è richiesto di considerare la protezione dei dati e dei diritti delle persone interessate.

Autenticità del distacco e prevenzione di abusi

L’articolo 4 impone una valutazione complessiva, caso per caso, degli elementi fattuali che indicano se l’impresa eserciti attività sostanziali nello Stato di stabilimento e se il lavoratore sia effettivamente distaccato in modo temporaneo. Gli elementi sono solo indicativi e non cumulativi; il mancato soddisfacimento di uno o più elementi non esclude automaticamente il distacco. Tra i fattori rilevanti figurano sede, iscrizioni, luogo di assunzione e distacco, legge applicabile ai contratti, attività principale, fatturato, durata del distacco, data di inizio, ritorno previsto, natura delle attività, copertura delle spese e precedenti occupazioni del posto.

Accesso alle informazioni

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a rendere pubbliche gratuitamente, in modo chiaro, trasparente, completo e accessibile a distanza e per via elettronica, le condizioni di lavoro e occupazione applicabili ai distaccati. Devono essere predisposti un unico sito web ufficiale nazionale e altri strumenti idonei, informazioni sulle condizioni applicabili, sui contratti collettivi, sulle tariffe minime salariali e sulle procedure di denuncia, in più lingue e in formati accessibili; gli Stati membri designano anche i punti di contatto per informazioni generali.

Cooperazione amministrativa e IMI

Gli articoli 6, 7, 8 e 21 disciplinano assistenza reciproca, scambio elettronico di informazioni tramite IMI, tempi di risposta e uso dei registri. Le autorità devono collaborare senza indugio, rispondere a richieste motivate, effettuare controlli e indagini e comunicare irregolarità; in caso di urgenza la risposta va data quanto prima e comunque entro 2 giorni lavorativi, mentre le altre richieste entro 25 giorni lavorativi. La cooperazione è gratuita e può essere supportata da misure di accompagnamento, formazione, scambi di personale e sostegno alle parti sociali. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 è modificato per includere la presente direttiva nel sistema IMI.

Obblighi amministrativi e controlli nazionali

L’articolo 9 consente agli Stati membri di imporre solo obblighi e controlli necessari, giustificati e proporzionati, tra cui dichiarazione preventiva del distacco, conservazione e esibizione di documenti, traduzioni, designazione di persone di contatto e rappresentanti legali. Devono essere previste modalità semplici, possibilmente a distanza ed elettroniche, e le misure nazionali devono essere comunicate alla Commissione e rese note ai prestatori di servizi. La Commissione vigila sulla compatibilità con il diritto UE e riferisce al Consiglio.

Ispezioni e vigilanza

L’articolo 10 impone controlli e ispezioni efficaci e adeguati, basati principalmente su una valutazione del rischio che può tenere conto di grandi progetti, lunghe catene di subappalto, prossimità geografica, settori vulnerabili e precedenti irregolarità. Le ispezioni non devono essere discriminatorie o sproporzionate. In alcuni Stati membri, a determinate condizioni, possono svolgere funzioni di vigilanza anche le parti sociali o altri organismi, purché assicurino un livello di protezione equivalente.

Tutela dei lavoratori e azioni giudiziarie

L’articolo 11 garantisce ai lavoratori distaccati il diritto di presentare denunce e agire in giudizio o in sede amministrativa, anche dopo la cessazione del rapporto, direttamente o tramite terzi qualificati, come sindacati o associazioni, con il loro consenso. È vietato ogni trattamento sfavorevole del lavoratore che agisca per la tutela dei propri diritti. Devono essere predisposti meccanismi per recuperare retribuzioni nette arretrate, rimborsi di trattenute indebite e, se del caso, contributi dovuti a fondi comuni delle parti sociali.

Responsabilità di subcontratto

L’articolo 12 consente agli Stati membri di introdurre, previa consultazione delle parti sociali, misure contro frodi e abusi nella subcontrattazione a catena, incluso un meccanismo di responsabilità del contraente diretto per retribuzioni nette arretrate e contributi ai fondi comuni, nei limiti dell’articolo 3 della direttiva 96/71/CE. Per alcune attività elencate nell’allegato della direttiva 96/71/CE tali misure devono essere previste, con possibilità di esenzioni per diligenza e di norme più rigorose o estese ad altri settori.

Esecuzione transfrontaliera delle sanzioni

Gli articoli 13-19 stabiliscono il regime di assistenza reciproca e riconoscimento reciproco per l’esecuzione transfrontaliera di sanzioni amministrative pecuniarie e/o ammende per violazioni della disciplina sul distacco. Le richieste devono contenere dati minimi standardizzati; l’autorità adita riconosce e esegue senza formalità, salvo motivi di rifiuto tassativi, tra cui assenza o incompletezza delle informazioni, sproporzione dei costi, importo inferiore a 350 EUR o violazione dei diritti fondamentali. La procedura si sospende in caso di impugnazione nello Stato richiedente; le somme riscosse spettano all’autorità adita e gli Stati membri rinunciano al rimborso delle spese.

Sanzioni, recepimento, riesame e entrata in vigore

L’articolo 20 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 18 giugno 2016. L’articolo 23 fissa il termine di recepimento al 18 giugno 2016, con obbligo di riferimento alla direttiva nelle norme nazionali e di comunicazione dei testi di recepimento. L’articolo 24 prevede un riesame della Commissione con relazione entro il 18 giugno 2019. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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