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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento IVA relativo al 2003. L'avviso era stato notificato il 10 novembre 2005, prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, avvenuta l'11 ottobre 2005. Secondo l'Agenzia, la violazione del termine non avrebbe dovuto comportare automaticamente la nullità o l'illegittimità dell'atto, anche perché il contribuente avrebbe comunque potuto difendersi in autotutela e davanti al giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente garantisce il pieno esercizio del contraddittorio procedimentale. La notificazione dell'avviso prima della scadenza del termine determina, di regola, l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche e motivate ragioni di urgenza. Nel caso concreto tali ragioni non erano state indicate. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

    Il termine tutela il contraddittorio procedimentale e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste prima dell'emanazione dell'atto impositivo. La sua violazione rende illegittimo l'avviso notificato prima della scadenza, salvo specifiche ragioni di urgenza adeguatamente motivate.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stata indicata come base del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate.

  • Art. 156 codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    L'Agenzia ha richiamato la norma per sostenere che la violazione del termine non producesse automaticamente l'invalidità dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto prevalente la funzione di garanzia del termine e il principio affermato dalle Sezioni Unite.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies

    È stato richiamato, anche in relazione agli orientamenti della Corte costituzionale, quale possibile fondamento generale dell'invalidità dell'atto adottato in assenza di adeguata motivazione sulla particolare urgenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3

    È stato menzionato quale disciplina speciale potenzialmente rilevante per la motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5

    È stato richiamato quale disciplina speciale in materia di motivazione degli atti di accertamento IVA.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 244 del 2009

    La Corte costituzionale aveva sollecitato la verifica della possibilità di riconoscere l'invalidità dell'atto anticipato in assenza di adeguata motivazione della particolare urgenza.

  • Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013

    L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.

    Il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale e dei principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente.

Massime di principio

  • Quando un accertamento è preceduto da accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di notificare l'avviso.
  • Un avviso notificato prima della scadenza del termine è generalmente illegittimo, anche se il contribuente conserva comunque la possibilità di difendersi in sede amministrativa o giudiziaria.
  • L'anticipazione è ammissibile soltanto in presenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere concrete, effettive e adeguatamente esplicitate nell'atto o comunque risultare dalla motivazione.
  • La mera esigenza ordinaria di procedere all'accertamento o di rispettare scadenze interne non è normalmente sufficiente a giustificare la deroga al termine.
  • La violazione del termine deve essere fatta valere impugnando l'avviso nei termini previsti; il principio riguarda la fase procedimentale e non elimina l'obbligo del contribuente di contestare tempestivamente l'atto.

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