Cassazione Civile, Ordinanza n. 37758/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento con minaccia di esecuzione forzata, collegata a una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione. In appello, il Tribunale aveva accolto il gravame solo quanto alla congruità delle spese di lite, ma senza porre le spese del secondo grado a carico delle controparti contumaci. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse omesso una motivazione intelligibile e corretta sulla mancata condanna alle spese, non avendo indicato gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione o comunque il mancato addebito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la motivazione del Tribunale sulla mancata condanna alle spese di secondo grado era chiaramente riconoscibile e coerente con il paradigma delle "gravi ed eccezionali ragioni" come interpretato dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato l'oggettivo dato normativo, l'assenza di contestazione sostanziale del motivo di gravame da parte degli intimati contumaci e la mancanza di una previa proposta di composizione bonaria del residuo profilo di lite. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione per mancata difesa delle controparti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come parametro della regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della compensazione/mancata condanna alle spese, che richiede gravi ed eccezionali ragioni.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Invocato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato perché la motivazione era intelligibile.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Corte cost. n. 77 del 2018
Richiamata quale criterio interpretativo delle "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la deroga alla regola di soccombenza nella regolazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la mancata condanna della parte soccombente può essere sorretta da una motivazione sintetica purché chiaramente riconoscibile e coerente con il paradigma delle gravi ed eccezionali ragioni richiesto dall'art. 92 c.p.c.
- Le gravi ed eccezionali ragioni possono essere integrate, nel caso concreto, da elementi oggettivamente riconoscibili della vicenda processuale, come l'errore del giudice di primo grado non ascrivibile a una posizione avversariale e la sostanziale non contestazione dell'impugnazione in appello.
- La mancata costituzione della parte appellata o intimata e l'assenza di una precedente proposta di composizione bonaria del residuo profilo di lite possono concorrere, nella specifica fattispecie, a giustificare la regolazione delle spese in deroga alla soccombenza.
- Ai fini dell'art. 132, n. 4, c.p.c., la motivazione non è mancante se il percorso argomentativo del giudice, pur succinto, consente di comprendere la ratio della decisione sulle spese.
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